Con il consueto “decreto milleproroghe” [DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)] sono state confermate alcune novità in materia di SISTRI, inerenti l’applicazione del regime sanzionatorio nonchè le sanzioni specifiche per iscrizione e versamento contributi.

Proroga del sistema sanzionatorio al 31 dicembre 2015

SISTRI - novità 2015

Modificato nel modo seguente l’articolo 3-bis del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”, con cui era stata già prorogata al 31 dicembre 2014 la data  di applicazione del regime sanzionatorio, ora ulteriormente prorogato (in grassetto la modifica). Il sistema sanzionatorio rimane quindi in stand-by fino al 31 dicembre 2015.

3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni.”

Sanzioni per mancato versamento contributi o mancata iscrizione

Una attenzione particolare merita invece la modifica del secondo periodo dell’art. 3 bis con l’aggiunta di una parte: le sanzioni per mancata iscrizione o mancato versamento dei contributi saranno COMUNQUE applicabili a decorrere dal 01 febbraio 2015.

“Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9 e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015 [sanzioni relative a mancata iscrizione e mancato versamento contributi, ndr]“.

DL 192-2014

Articolo 9