E’ importante ricordare che con il DL 74/2012 poi convertito nella L 122/2012, il legislatore ha previsto, per gli edifici interessati e nei comuni di cui all’allegato 1 (Allegato 1 – Legge 122-2012), non soltanto l’esecuzione di alcuni interventi di “messa in sicurezza” e l’acquisizione (quindi) di un certificato di agibilità sismica provvisoria, bensì anche l’esecuzione degli interventi richiesti e il rilascio dell’agibilità sismica definitiva.
E’ quindi importante verificare il completamento dell’iter e l’ottenimento del certificato, che deve essere inoltre depositato presso il Comune competente per territorio.
Agibilità sismica: dalla messa in sicurezza al certificato di agibilità definitivo
L’iter previsto dal legislatore
L’iter previsto con la L. 122/2012, in estrema sintesi, è così riassumibile:
- prima verifica di sicurezza sismica;
- eventuale eliminazione delle carenze;
- rilascio dell’agibilità sismica provvisoria;
- verifica dettagliata di sicurezza sismica (rif. NTC 2008);
- esecuzione degli interventi di adeguamento;
- rilascio del certificato di agibilità sismica definitiva;
- deposito presso il comune competente.
Soggetti obbligati
L’obbligo di effettuare la verifica di sicurezza e di acquisire la certificazione di agibilità incombe sui titolari delle attività produttive svolte in edifici con una delle carenze strutturali indicate nel comma 8:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi
ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
o “eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato“.
Tempi
Mentre il testo iniziale del D.L. prevedeva un termine unico di 18 mesi per l’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico diretti al raggiungimento del citato livello di sicurezza del 60%, il nuovo comma 10 prevede diverse scadenze temporali calcolate a decorrere dall’8 dicembre 2012 (termine per effettuare la verifica di sicurezza):
- entro 4 anni (cioè entro l’8 dicembre 2016) se la sicurezza sismica risulta pari o inferiore al 30% di quella richiesta ad un edificio nuovo;
- entro 8 anni (cioè entro l’8 dicembre 2020) se la sicurezza sismica risulta superiore al 50% di quella richiesta ad un edificio nuovo;
- entro un periodo compreso tra quattro e otto anni direttamente proporzionale al valore del livello di sicurezza (Ls), compreso tra il 30 e il 50 per cento.
Il DL 74/2012 convertito in L. 122/2012
Il DL 74/2012 (convertito in Legge 122-2012) riporta quanto segue:
“Art 3 – 7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’Allegato 1 – Legge 122-2012 al presente decreto, nonché‘ per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire , nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell’immediata ripresa dell’attività, l’acquisizione della certificazione dell’agibilità ordinaria.
8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 e’ acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
- a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
8-bis. Ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, ‘in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10 . Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
in cui l’accelerazione spettrale subìta dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento
dell’Istituto nazionale di geofi sica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme
di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico,
l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l’accelerazione spettrale come sopra individuata
non abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico fi nalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edifi cio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30
per cento della sicurezza richiesta ad un edifi cio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per
cento della sicurezza richiesta ad un edifi cio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza
(Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l’equazione: 4 + (Ls – 30)/5.”