Come abbiamo già avuto modo di evidenziare con un articolo dedicato, il prossimo il 01 giugno 2015 entrano in vigore nuove regole inerenti la classificazione dei rifiuti, in particolare in relazione al Regolamento (UE) n. 1357/2014, che ha rivisto le caratteristiche di pericolo.

Come fare allora con il SISTRI, in particolare in presenza di rifiuti già registrati alla data del 01 giugno ma non ancora movimentati?

SISTRI: rifiuti già registrati ma non ancora movimentati

SISTRIIn presenza di registrazioni di carico effettuate secondo la vecchia codifica e non ancora movimentate,
ovvero parzialmente movimentate, viene in aiuto una procedura recentemente pubblicata sul sito del SISTRI: Procedura SISTRI nuova classificazione rifiuti.

In sostanza, l’indicazione fornita è la seguente:

  • procedere alla compilazione di registrazioni cronologiche di scarico per azzerare le quantità residue;
  • contestualmente, provvedere alla compilazione di nuove registrazioni cronologiche di carico per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione;
  • attribuire la causale “Riclassificazione a seguito Reg. 1357/2014/Ue e/o Dec. 2014/955/Ue” appositamente predisposta sul sistema;
  • selezionare “Questa unità locale” per indicare se stessi come destinatari del rifiuto;
  • riportare, nel campo annotazioni, unicamente il codice della registrazione di scarico effettuata (es. R.2015.0000000007).

Quindi procedere al nuovo carico dei rifiuti sempre selezionando “Riclassificazione a seguito Reg. 1357/2014/Ue e/o Dec. 2014/955/Ue” quale causale di registrazione.

[maggiori dettagli all’interno della procedura]

Vedi anche: 01 giugno 2015 – Novità classificazione rifiuti

One Response to SISTRI e nuova classificazione rifiuti
  1. […] Vedi: SISTRI e nuova classificazione rifiuti. […]

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