REACH – Obblighi per utilizzatori a valle

chimiciCome ormai noto, il Regolamento europeo REACH, 1907/2006 riguarda la registrazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, ed è entrato in vigore il 01 giugno 2007. Il regolamento ha stabilito regole precise per la gestione delle sostanze chimiche, e comporta una necessità di comunicazione fra clienti e fornitori di sostanze, preparati e articoli (“supply chain”) che vendono e comprano. Riportiamo nel seguito alcune importanti informazioni di sintesi, anche al fine di ricordare i principali adempimenti, limitatamente agli utilizzatori a valle.

Chi sono gli interessati?

  • Importatori e produttori di sostanze chimiche
  • Importatori o produttori di articoli contenenti sostanze chimiche

in entrambi i casi in quantità superiori a 1 t/anno e all’interno del territorio UE.

Anche sugli utilizzatori (“utilizzatori a valle”) incombono degli obblighi, derivanti dal fatto che le sostanze che immettono sul mercato (o commercializzano) eventualmente anche all’interno dei loro articoli, devono essere conformi al REACH.

Nel seguito saranno fornite alcune brevi indicazioni (sintetiche e non esaustive) unicamente per gli utilizzatori a valle.

Utilizzatore: che cosa fare?

L’utilizzatore a valle di sostanze chimiche deve:

  • verificare di essere in possesso di schede di sicurezza aggiornate;
  • verificare se l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato nella SDS (scheda di sicurezza) e/o gli scenari di esposizione previsti;
  • verificare se le sostanze contenute nei prodotti commerciali acquistati (da SDS) sono incluse nell’allegato 14 (soggette a restrizioni) , nell’allegato 17 (soggette ad autorizzazione) o nella “candidate list” (prossime all’inserimento in allegato 14)
  • essere in possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH;
  • [se del caso] fornire ai propri clienti informazioni: nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un impiego sicuro nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione.

In caso di uso difforme dalla scheda di sicurezza?

Se l’uso che si intende fare della sostanza o del preparato non rispecchia gli usi previsti nella scheda di sicurezza o lo scenario di esposizione, è possibile:

  • contattare il fornitore e chiedergli di predisporre uno scenario d’esposizione che tenga conto delle condizioni d’uso in questione;
  • cambiare fornitore (con scheda dati di sicurezza che contempla lo scenario d’esposizione dell’utilizzatore a valle);
  • modificare le condizioni d’uso adattandole allo scenario d’esposizione;
  • valutare più nel dettaglio se esiste un rischio effettivo o meno;
  • cercare sostanze o miscele meno pericolose;
  • redigere una propria relazione sulla sicurezza chimica (predisponendo il proprio scenario di esposizione).

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

One Response to Regolamento REACH e sostanze pericolose

Comments are closed.


[top]
Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

Devi  presentare una domanda di autorizzazione? Una domanda di AUA?

Devi  effettuare campionamenti alle emissioni in atmosfera o presentare il MUD?

Ti serve una consulenza sul REACH, sulle sostanze pericolose, vuoi certificare la tuo organizzazione secondo la norma ISO 14001?
 



Tutte le notizie