Biogas – Modifiche ai limiti di emissione

Con l’entrata in vigore del Decreto 19 maggio 2016 (15 luglio 2016) vengono introdotti limiti di emissione di carbonio organico totale (COT) più stringenti per gli impianti che utilizzano biogas.

Le modifiche al DLgs 152/2006

  • Per i motori a combustione interna di potenza inferiore o uguale a 3 MW, il limite alle emissioni di COT nell’effluente passa da 150 mg/Nm3 a 100 mg/Nm3;
  • Per le turbine a gas fisse di potenza termica fino a 15 MW, vengono introdotti limiti alle emissioni di COT nell’effluente pari a 50 mg/Nm3, prima non previsti;
  • Per tutte le altre tipologie di impianti di combustione di potenza inferiore o uguale a 3 MW, il limite alle emissioni di COT nell’effluente passa da 30 mg/Nm3 a 20 mg/Nm3.

Impianti biogas emissioni

Inoltre, non rientra più nel calcolo del COT il metano, salvo i casi in cui venga espressamente richiesto (articolo 271, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 152/2006).

Aggiornamento delle autorizzazioni

Autorizzazioni in via ordinaria – Per tutti gli impianti di installazione precedente al 15 luglio 2016, il termine di adeguamento ai nuovi limiti previsti è il 31 dicembre 2016 e l’autorizzazione deve essere richiesta entro il 15 settembre 2016. “Per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devo essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all’articolo 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all’autorità competente l’aggiornamento dell’atto autorizzativo entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell’autorità competente di provvedere all’aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni.

Autorizzazioni di carattere generale [“in deroga”]Entro il 15 novembre 2016 il gestore dello stabilimento dovrà richiedere all’autorità competente l’aggiornamento dell’atto autorizzativo [o eventualmente nei più brevi termini stabiliti dall’autorizzazione di carattere generale stessa]. “L’aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto [da parte dell’autorità competente, ndr] e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa. Fino all’adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all’articolo 272, comma 1, del D.Lgs n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.”

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