Nuovo Accordo 07 luglio 2016

Datore di lavoro rspp

Lo scorso 07 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione e dell’aggiornamento per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32,  comma 2 del DLgs. 81/2008. Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016 prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006.

L’accordo non riguarda i datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP (se non in minima parte, con alcune precisazioni), bensì gli RSPP e gli ASPP – addetti del servizio prevenzione e protezione – nominati internamente o esternamente all’azienda dal datore di lavoro.

Principali modifiche

Le principali modifiche sono riguardano in particolare:

  • titoli di studio esonerati;
  • soggetti formatori (requisiti);
  • docenti (requisiti);
  • modalità di organizzazione dei corsi;
  • formazione pregressa riconosciuta;
  • articolazione del percorso formativo (moduli A, B, C)
  • aggiornamento.

Percorso formativo dell’RSPP

L’articolazione del percorso formativo è strutturata nel modo seguente:

  • Modulo A – Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali e può essere svolto in modalità e-learning.
  • Modulo B – Il modulo B è legato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa ed è richiesto per lo svolgimento delle funzioni sia di RSPP che di ASPP. L’articolazione del modulo B è strutturata in modo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Vengono quindi aboliti i precedenti moduli denominati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Tale modulo è quindi esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico). La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.
  • Modulo C – Il modulo C è richiesto esclusivamente per lo svolgimento della funzione di RSPP.

Formazione pregressa – Tutti coloro che non cambiano settore produttivo non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi ai contenuti del nuovo accordo. Ulteriori ore di formazione sono previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Aggiornamento – L’aggiornamento è richiesto unicamente per il modulo B, per un totale di 40 ore nel quinquennio per l’RSPP e 20 ore nel quinquennio per l’ASPP, preferibilmente distribuite nel tempo.

Inoltre:

  • l’aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-learning il 50% delle ore previste.
  •  l’aggiornamento mediante convegni e seminari è possibile ma non può essere superiore al 50% delle ore previste.
  • in tutti i casi RSPP ed ASPP devono in ogni istante poter dimostrare che nel quinquennio precedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore alle minime richieste.