Sicurezza – Formazione all’uso di macchine agricole
Il maggior numero di incidenti, spesso gravi o mortali, che avvengono nel settore agricolo e della silvicoltura sono dovuti allo scorretto utilizzo delle macchine agricole o carenze in termini di sicurezza delle macchine stesse. La maggior parte degli infortuni sono quindi riconducibili alla mancanza di una adeguata formazione degli operatori o all’utilizzo di mezzi datati, non conformi agli attuali standard previsti dal codice della strada e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, i trattori agricoli e forestali sono tra le attrezzature incluse all’interno dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e per i quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori.
Di seguito vengono riportate sinteticamente le scadenze entro le quali deve essere effettuata (o aggiornata) la formazione, sia nei casi in cui l’addetto non abbia mai ricevuto formazione, sia nei casi in cui l’operatore sia già stato formato in modo conforme o meno a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Obblighi di formazione e scadenze
Lavoratori del settore agricolo che alla data del 31 dicembre 2015 | Corso di formazione | Corso di aggiornamento quinquennale |
Sono già addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) | Entro il 31 dicembre 2017 | Entro 5 anni dall’avvenuta formazione |
Non sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) | Corso prima dell’utilizzo | Entro 5 anni dall’avvenuta formazione |
Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall’accordo del 22/02/2012 (corso di formazione seguito di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento) | – | Entro il 31 dicembre 2020 |
Hanno formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’accordo del 22/02/2012 (corso di formazione seguito di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento) | – | Entro il 31 dicembre 2017 |
Hanno formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’accordo del 22/02/2012 (corso di formazione seguito di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento) | – | Con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017 |
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni | – | Entro il 13 marzo 2017 |