Il deposito temporaneo di rifiuti

Il DLgs 152/2006 ha definito precise modalità di gestione dei rifiuti in deposito presso il produttore (“preliminare alla raccolta ai fini del trasporto”).

Per “deposito temporaneo” ex art. 183, comma 1, lett. bb), DLgs 152/2006 si intende “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti…”.

Esistono precise condizioni da rispettare, che riguardano, tra le altre cose:

  • limiti quantitativi;
  • limiti temporali;
  • conformità alle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
  • il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Aspetti essenziali da mantenere attentamente sotto controllo sono quindi i seguenti:

  • luogo e modalità di stoccaggio dei rifiuti;
  • caratteristiche dei rifiuti stessi, sostanze pericolose in essi contenute.
  • quantità in deposito;
  • tempo di deposito.

Limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo

Limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento sono definiti nel modo seguente: “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità’ in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
  • in ogni caso, allorché’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può’ avere durata superiore ad un anno.
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