Responsabilità del committente in materia di sicurezza

Una recente sentenza cassazione evidenzia le responsabilità in capo al committente dei lavori, nella fattispecie il proprietario di una abitazione privata che commissiona la rimozione di pannelli solari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 – sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” [Sez.4, 9 febbraio 2016 n. 23171 Rv.266963].

Secondo quanto rilevato dalla Corte – in sintesi, sono estratti solo alcuni aspetti rilevanti – il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione.

In particolare il giorno dell’infortunio il committente si era recato personalmente all’interno dell’immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice, per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole.

Dunque l’imputato aveva modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell’infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.

Inoltre, le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.

[fonte: http://olympus.uniurb.it/ – La sentenza]