Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2019, che individua le “procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto, a partire dal 15 marzo prossimo, il D.I. 04/03/2013 verrà abrogato.

Che cosa cambia?

Ma quali sono le novità introdotte dal D.M. 22/01/2019?

Tralasciando gli obblighi normativi per coloro che erogano i corsi, vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi obblighi per gli “addetti ai lavori” che devono completare un’adeguata formazione.

  1. Il nuovo Decreto prevede che tutta la squadra (lavoratori e preposti) adibita ad attività connesse alla segnaletica stradale debba aver seguito un percorso formativo e debba avere esperienza nella categoria di strada su cui si svolgono gli interventi: in poche parole, prima di mettersi su strada, TUTTI gli operatori devono essere in possesso di una formazione e di un’esperienza pregressa nell’ambito della posa e della rimozione della segnaletica in presenza di traffico veicolare.
  2. La durata della formazione, che comprende un modulo tecnico – di tre ore per i lavoratori e di cinque ore per i preposti – e un modulo pratico di quattro ore, resta di 8 ore per i lavoratori e di 12 ore per i preposti; nel caso in cui un lavoratore passasse al grado di preposto e avesse già seguito la formazione di 8 ore, dovrà integrare la propria formazione con un corso di quattro ore, seguito da una prova finale.
  3. Il D.I. 04/03/2013 prevedeva che l’attestato avesse una validità di quattro anni, al termine dei quali fosse necessario partecipare ad un corso di aggiornamento di almeno tre ore, ma con il D.M. 22/01/2019 vengono completamente modificate le modalità di erogazione di questo modulo: ora, infatti, la durata dell’aggiornamento sarà di almeno 6 ore, da distribuire nell’arco dei cinque anni successivi al completamento del corso di formazione.
  1. A proposito dei contenuti della formazione, ecco alcuni esempi delle modifiche rispetto alla precedente impostazione normativa:
  • vengono eliminati i cenni sulla legislazione generale di sicurezza;
  • viene aggiunta la valutazione del rischio di investimento accidentale degli operatori a piedi;
  • vi sono modifiche riguardo la segnalazione e la delimitazione dei cantieri – non solo mobili, ma anche fissi – e le modalità di segnalazione delle situazioni di emergenza.

[a cura di: Dott.ssa Elisa Uggeri – Dott.ssa Monica Alberini – Syrios Srl]

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