Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indicato con l’acronimo di RSPP, è la persona designata dal Datore di Lavoro (DDL) per coordinare il servizio di prevenzione e protezione, ossia l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali.

RSPP preposto datore lavoro vigilanza

La designazione del RSPP è uno degli obblighi in capo al DDL in tutte quelle attività che presentano almeno un lavoratore; la mancata designazione è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,27 a 7862,44 €. La designazione peraltro, ai sensi dell’art. 17 non è delegabile dal DDL.

Svolgimento diretto del ruolo di RSPP

In alcune realtà aziendali il ruolo di RSPP viene assunto direttamente dal DDL. In particolare, il DDL può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, previo corso di formazione di durata minima di 16 e massima di 48 ore (a seconda dei rischi inerenti alle attività svolte negli ambienti di lavoro aziendali) e con aggiornamento quinquennale, nelle seguenti realtà lavorative:

  • aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
  • aziende artigiane ed industriali: fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende: fino a 200 lavoratori.

In altri casi, invece, viene designata una persona (interna o esterna all’azienda) in possesso di determinati requisiti. In caso di nomina esterna, il DDL affida il ruolo di RSPP ad un professionista-consulente esterno, il quale gestisce e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

Quali i compiti del RSPP?

In tutti i casi i compiti del RSPP sono quelli stabiliti dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008, ovvero:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per garantire idonee condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
  • elaborazione delle misure di prevenzione e protezione ed i sistemi di controlli di tali misure;
  • elaborazione di apposite procedure per lo svolgimento in sicurezza delle diverse attività aziendali;
  • proposta di programmi di informazione e formazione ai lavoratori;
  • partecipazione alle consultazioni in temi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • partecipazione alla riunione periodica, indetta dal DDL almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori;
  • informazione ai lavoratori in merito alla salute e sicurezza in relazione alla propria mansione

Ne deriva che, in caso di variazioni all’interno dell’organizzazione e dei metodi di lavoro, il RSPP ha il compito di segnalare anche eventuali necessità di aggiornamento del DVR in relazione alla modifica/introduzione dei rischi aziendali.

RSPP esterno: consulenza o vigilanza?

Nello svolgimento dei propri compiti il RSPP esterno svolge a tutti gli effetti il ruolo di consulente: sulla base delle proprie conoscenze e competenze analizza la situazione dell’azienda, fornisce pareri e formula proposte in merito ad azioni di adeguamento e di miglioramento finalizzate alla prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali. Tali azioni correttive devono poi essere messe in atto dal DDL. In poche parole, il RSPP esterno, dopo aver analizzato nel dettaglio la realtà aziendale, presenta la “lista della spesa” al DDL il quale, esercitando i poteri decisionali e di spesa, decide le modalità e i tempi di intervento per eliminare o, laddove non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi professionali dei lavoratori.

Ciò significa che, in tema di misure di prevenzione e protezione aziendali, la competenza del RSPP esterno termina con la proposta delle azioni di adeguamento e di miglioramento; dopodiché si entra nell’ambito di competenza del DDL.

Nel caso di accadimento di un evento lesivo ad un lavoratore, l’RSPP può essere ritenuto colpevole se sono presenti a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

  • colpa: nel caso in cui il RSPP, per imprudenza, negligenza o imperizia ometta l’individuazione di misure di prevenzione-protezione nell’ambito della valutazione dei rischi;
  • nesso causale tra condotta colpevole del RSPP ed evento lesivo.

In tema di vigilanza interna all’azienda, occorre sottolineare come tale compito non spetti al RSPP esterno, bensì ad altre figure aziendali. La vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi ed individuali, non è infatti tra i compiti previsti all’art. 33 del D.lgs. 81/2008. Tale compito è invece in capo al DDL, ai dirigenti e ai preposti.

Compiti del DDL, dirigenti e preposti

Gli obblighi connessi all’organizzazione e alla realizzazione del sistema aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono posti a carico della struttura organizzativa aziendale che vede al vertice il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro che ha la responsabilità dell’organizzazione lavorativa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

A fianco del DDL, con compiti e responsabilità meno gravose, troviamo i dirigenti e i preposti. Il dirigente è la persona che, in virtù dei propri poteri, attua le direttive del DDL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il preposto, invece, è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 L’art. 17 del D.lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro che non sono delegabili, ovvero:

  • la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • la designazione del RSPP.

L’art. 18, invece, sancisce gli obblighi del datore di lavoro che, però, possono essere delegati al dirigente. In particolare, il DDL o il dirigente deve:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui è prevista;
  • designare i lavoratori incaricati alla lotta antincendio e al primo soccorso;
  • fornire ai lavoratori dei DPI necessari e idonei, in relazione alle attività da svolgere;
  • convocare la riunione periodica (nelle unità produttive con più di 15 lavoratori);
  • richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

Tornando al tema della vigilanza, il comma 3-bis dell’art. 18, stabilisce che il DDL e i dirigenti sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente.

L’art. 19 del decreto di cui sopra stabilisce gli obblighi del preposto. In tema di vigilanza, il preposto deve:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve informare i diretti superiori del lavoratore;
  • segnalare tempestivamente al DDL o al dirigente qualunque deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI.

Di chi è la responsabilità di un evento lesivo?

Alla luce di quanto detto ai paragrafi precedenti, facciamo un esempio pratico per capire bene le competenze e le responsabilità delle figure aziendali sopra menzionate. Ipotizziamo che in un’azienda venga svolta un’importante attività di movimentazione attraverso carrelli elevatori ma non sia presente una separazione dei percorsi tra mezzi e pedoni. È compito del RSPP individuare nella sovrapposizione dei percorsi e nell’investimento i maggiori rischi connessi a tale attività e proporre al DDL la realizzazione della segnaletica orizzontale in modo da creare una corsia destinata al transito dei pedoni e un’altra per i mezzi. Il DDL (o, se delegato, il dirigente), alla luce della proposta del RSPP, dovrà provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale. Una volta realizzata, il preposto (insieme al DDL e al dirigente) ha il compito di vigilare sul rispetto della segnaletica stessa.

Nel caso in cui il RSPP proponga la realizzazione della segnaletica orizzontale ma questa non venisse realizzata, e dalla mancata realizzazione dovesse scaturire un evento lesivo ad un lavoratore, il RSPP non può essere ritenuto responsabile in quanto, nello svolgimento della propria attività, aveva individuato correttamente il rischio e aveva individuato una misura idonea per prevenirlo. Diversamente, nel caso in cui il RSPP non segnali l’esigenza della segnaletica orizzontale, può essere ritenuto corresponsabile, insieme al datore di lavoro (o al dirigente), dell’evento lesivo.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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