Regolamento Lombardia n.6/2019

Il 2 aprile 2019 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) il regolamento regionale 29 marzo 2019, n.6Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis) e 3, nonchè dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”. Questo nuovo regolamento, entrato in vigore a partire dal 17 aprile 2019, costituito da 29 articoli, suddivisi in 6 capi, e da 12 allegati, va ad abrogare il precedente regolamento regionale 24 marzo 2006, n.3.

Le novità introdotte dal regolamento regionale 6/2019 riguardano principalmente gli scarichi urbani e assimilati ai domestici. Per gli scarichi di acque reflue industriali, invece, le novità interessano solamente le modalità di controllo degli stessi, secondo quanto riportato nell’allegato G del nuovo regolamento regionale; non subiscono cambiamenti le modalità di autorizzazione, già previste dal Testo Unico Ambientale.

Ambito di applicazione del nuovo regolamento regionale

Il nuovo regolamento, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26, disciplina:

  • gli scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue ad esse assimilate;
  • gli scarichi di acque reflue urbane;
  • i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque meteoriche di dilavamento;
  • le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque reflue industriali;
  • le modalità di individuazione degli agglomerati del servizio idrico integrato;
  • le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Trattamento acque reflue urbane: modifica sostanziale

Il nuovo regolamento definisce, all’art.2, comma 1, lettera i), la modifica sostanziale di uno scarico di un impianto di trattamento di acque reflue urbane. In particolare, una modifica è definita “sostanziale se:

  1. deriva da un intervento strutturale o di processo che determini un aumento di potenzialità dell’impianto tale da oltrepassare la classe di potenzialità precedente, secondo le classi stabilite nell’allegato D del nuovo regolamento;
  2. determina un incremento superiore al 20% del carico trattato, espresso in AE (Abitanti Equivalenti), o della portata trattata;
  3. deriva dalla variazione delle caratteristiche qualitative o quantitative dei reflui da trattare che, a giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, possa comportare il significativo aumento degli impatti sul recettore.

Quando sono assimilabili alle domestiche?

Oltre a quelle individuate dal Testo Unico Ambientale, il regolamento regionale 29 marzo 2019, n.6 assimila alle domestiche le acque reflue (p.ti 1 e 2, Allegato B):

  • provenienti da pompe di calore;
  • costituite da condense di caldaie (ad uso riscaldamento degli ambienti) e di impianti di condizionamento;
  • provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono solamente da servizi igienici, cucine e mense;
  • provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate ad usi tecnologici;
  • provenienti dallo svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso.

Inoltre, vengono assimilate alle domestiche le acque reflue provenienti dalle attività riportate nella tabella 1 dell’Allegato B, tra cui:

  • attività alberghiere, residence, agriturismi;
  • laboratori di parrucchiere e istituti di bellezza con consumo idrico inferiore a 1 m3/giorno;
  • lavanderie ad acqua (comprese anche quelle self-service) a patto che siano rivolte esclusivamente all’utenza domestica e che abbiano un consumo idrico inferiore a 20 m3/giorno;
  • piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 m3/giorno;
  • saloni di toelettatura animali e allevamenti di animali da compagnia;
  • laboratori odontotecnici a patto che i materiali e le sostanze impiegate vengano smaltiti come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del Testo Unico Ambientale.

Infine, vengono assimilate alle urbane le acque reflue che, prima di ogni trattamento di depurazione, abbiano un contenuto inquinante conforme ai valori limite stabiliti dalla tabella 2 dell’Allegato B.

Indicazioni per acque reflue domestiche e assimilate

Gli scarichi relativi alle acque reflue domestiche e assimilate, situati all’interno di agglomerati e distanti meno di 50 metri dalla pubblica fognatura, hanno l’obbligo di allacciamento alle reti fognarie. Tale distanza va intesa come la lunghezza del tracciato minimo tecnicamente realizzabile misurata tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura. Attraverso il regolamento d’ambito, però, tale distanza può essere incrementata fino ad un massimo di 300 m a seconda del carico da trattare.

I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti, invece, devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico. L’onere di demolizione e/o rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l’effettuazione degli scarichi in recapiti diversi da quello fognario grava in capo al titolare dello scarico.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del nuovo regolamento stabiliscono divieti, obblighi, tipi di trattamento appropriati, valori limite di emissione ed efficienze di abbattimento a seconda del carico da trattare (espresso in Abitanti Equivalenti) e del recettore dello scarico idrico (suolo o acque superficiali).

Si sottolinea che, di norma, gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammessi a patto che venga rispettata la normativa in materia di scarichi e del regolamento d’ambito. In questi casi, il titolare dello scarico richiede al gestore l’allaccio alla rete fognaria secondo le indicazioni contenute nel regolamento d’ambito.

Per gli altri tipi di scarico, ad esempio in corpo idrico superficiale, sul suolo o nei primi strati del sottosuolo, il titolare deve presentare apposita domanda di autorizzazione allo scarico alla Provincia. L’autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Discorso a parte lo meritano gli scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per il disinquinamento o drenaggio della falda e di acque di raffreddamento indiretto (escluse quelle provenienti da torri evaporative) per i quali, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del nuovo regolamento, lo scarico in rete fognaria nera o mista è sempre vietato.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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