Una delle domande più frequenti in questi giorni di emergenza coronavirus, soprattutto per le aziende che già ora possono operare, ma anche per le aziende che si apprestano a riprendere l’attività in vista di una fase 2 che prima o poi arriverà, è la seguente:

  • devo aggiornare il documento di valutazione dei rischi?!?
  • oppure: devo aggiornare il documento di valutazione del rischio biologico?!?
  • oppure più in generale, rispetto al Decreto 81/2008, in questa situazione di emergenza io come azienda come mi devo comportare?

La risposta in sintesi è la seguente: si, devi aggiornare (o integrare) il documento di valutazione dei rischi. Con che cosa? Quantomeno un piano di misure di prevenzione specifico, meglio se con una specifica valutazione (che certamente e comunque devi fare, per poter definire le misure).

Vuoi capire il perchè di queste risposte? Prosegui nella lettura.

Prima domanda: devo aggiornare il DVR?

Per rispondere a questa domanda abbiamo cercato di raccogliere tutti i documenti disponibili dei principali enti e associazioni autorevoli che hanno fornito pareri da questo punto di vista:

  • AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza;
  • AiFOS, Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul lavoro;
  • INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • AIDII, Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.

Ebbene tra operatori del settore c’è un dibattito molto acceso.

È chiaro che questa è una breve informativa e non possiamo pensare di riassumere in modo esaustivo i contenuti dei documenti che abbiamo raccolto.  Anche per questo abbiamo pensato di allegarli in calce, in modo da dare la possibilità a tutti di approfondirne adeguatamente i contenuti.

Una premessa importante! 

Come premessa molto importante vorremmo escludere da questo ragionamento le aziende di tipo sanitario, quali ospedali, RSA o altri ambienti nei quali la natura dei rischi chiaramente le mette in una posizione completamente diversa dalle altre aziende. Dove peraltro vi sono pochi dubbi circa la necessità di avere e mantenere aggiornato un’efficace documento di valutazione del rischio biologico a prescindere da questa situazione di emergenza legata al coronavirus, che eventualmente ne può richiedere un aggiornamento.

Ci limitiamo in tal senso a ricordare che INAIL per  la protezione degli operatori sanitari ha pubblicato due Fact Sheet che riportiamo in allegato qui sotto. 

Attenzione! Facciamoci la domanda giusta!

Una seconda premessa molto importante è la seguente: è importante infatti che sia ben posta la domanda: la domanda non è “devo valutare il rischio biologico?” Perché la risposta a questa domanda è scontata: tutti i rischi devono sempre essere valutati.

La domanda corretta è: “devo aggiornare la valutazione del rischio biologico oppure il mio documento generale di valutazione dei rischi, in relazione all’emergenza coronavirus”?

Quindi, che cosa fare

Vediamo i pareri raccolti.

AIAS – Con riferimento al “CASO 2 – Altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” quindi,  a titolo di mero esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…, scrive: “Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosidetto “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.” [attenzione al passaggio precedente: “il DDL ha già valutato il rischio biologico”…

AiFOS – In sostanza AiFOS richiama la posizione della Regione Veneto:Indicazioni operative – All’analisi giuridica e normativa devono seguire idonei comportamenti operativi. Tra le indicazioni operative si condividono quelle espresse dalla Regione Veneto, emanate con documento del 26 marzo 2020. Nel contesto sopradescritto – afferma la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto – “in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da coronavirus (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.

INL – “Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.

AIDII – “Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.

Ci teniamo a ricordare che sono solo estratti e che devono essere approfonditi nell’ambito del loro contesto più ampio per cui gli abbiamo messi a disposizione e sono comunque rintracciabili sul web.

Oltre ai pareri che in sintesi abbiamo voluto qui sopra riportare tra operatori del settore, sebbene il dibattito sia molto acceso, sembra però prevalere l’idea che, non trattandosi di un rischio di natura strettamente professionale, la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi non c’è.

I nostri dubbi

Nel tentare anche noi, in qualità di professionisti del settore, di darci una risposta corretta e convincente, soprattutto al fine di poterla trasferire ai nostri clienti, ci siamo posti alcune domande:

  • su può definire un piano, determinate misure di prevenzione, DPI, senza avere (almeno implicitamente) effettuato una valutazione?
  • rispetto alla contestazione circa la natura non professionale del rischio: ma il rischio sismico piuttosto che il rischio di fulminazione sono rischi strettamente professionali? Possiamo non valutarli?
  • siamo sicuri che alla luce dell’impostazione normativa definita dal DLgs 81/2008 nonché della giurisprudenza di questi anni, che impongono al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, possiamo essere tranquilli nel non valutare il rischio legato a questa situazione di  diffusione del coronavirus? Siamo sicuri che domani, quando in azienda disgraziatamente si sarà diffuso un focolaio di infezione [ci auguriamo non accada mai!] il datore di lavoro sarà adeguatamente tutelato?

A sostegno delle perplessità è importante ricordare peraltro che il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08.

La nostra risposta 

Ebbene, noi ci siamo dati una risposta che evidentemente non può avere la valenza di organismo autorevole come può essere l’Ispettorato del Lavoro o le associazioni che abbiamo citato in precedenza, ma si basa su vent’anni di esperienza in questo settore e su un ragionamento che si colloca al punto di incrocio tra la necessità di garantire un’adeguata tutela sotto il profilo civile e penale per le aziende che ogni giorno siamo chiamati ad assistere e dall’altro quello di evitare inutile perdite di tempo e denaro.

Ebbene il nostro parere è che non si può prescindere dalla necessità di prendere in considerazione una situazione di rischio che è oggettiva e che in particolare in vista di una fase 2 e di un periodo la cui durata può essere rilevante, può assumere un carattere significativo in termini di diffusione del virus anche all’interno di una piccola comunità, come può essere quella di un’azienda.

Io azienda, che cosa devo fare?!?

E qui veniamo anche alla risposta  alla domanda più di carattere generale cioè io azienda  io datore di lavoro che cosa devo fare.

La nostra risposta quindi, alla domanda “devo aggiornare il documento di valutazione dei rischi?” è positiva: sì lo devi aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Tutti i pareri concordano sulla necessità di predisporre un piano, ma ogni piano non può non partire dall’analisi di una situazione specifica: una valutazione. Semplice, essenziale, ma valutazione rimane. E inevitabilmente ne va data evidenza.

Ma questo non significa che tu debba produrre quella che dalle mie parti si chiama una sbrodolata di carta inutile.

Quello che in particolare devi fare è esaminare e valutare quali siano le possibilità di diffusione del virus all’interno del tuo specifico ambiente di lavoro, in relazione alle sue peculiarità (ad es. in relazione alle modalità di lavoro in termini di distanza tra gli operatori in termini di ambienti comuni utilizzati eccetera) ed in particolare dovrai provvedere a definire con precisione le misure di prevenzione e protezione che hai stabilito di mettere in atto, andando di fatto ad integrare il piano delle misure di prevenzione richiesto dal decreto 81/2008 all’interno del DVR

Il tutto in un documento breve, essenziale, che però dia evidenza degli step indicati ed in particolare delle misure intraprese.

I documenti citati:

[a cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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