Nel corso dell’ultimo decennio gli impianti fotovoltaici si sono diffusi enormemente su tutto il territorio italiano. La diffusione di questa soluzione impiantistica è dovuta sia alla sua sostenibilità ambientale, in quanto consente di produrre energia elettrica in maniera “green”, sfruttando l’energia solare, sia al meccanismo di incentivazione che consente, a tutti coloro che decidono di installare un impianto fotovoltaico, di rientrare più rapidamente nell’investimento fatto, grazie ad un contributo che viene versato sulla base dei kWh (kilowattora) prodotti.

L’enorme diffusione degli impianti fotovoltaici in Italia è testimoniata dal “Rapporto statistico – Solare fotovoltaico” del 2018 pubblicato dal GSE (Gestore Servizi Energetici). Dalle statistiche riportate in questo rapporto, infatti, si può vedere come il numero di impianti sia passato da 34.805 (anno 2008) a 822.301 (anno 2018); la potenza installata, invece, è cresciuta dai 483 MW (megawatt) del 2008 ai 20.108 MW del 2018.

L’impiego degli impianti fotovoltaici, date le loro caratteristiche, in alcuni casi può determinare un incremento dei rischio incendio. In relazione all’elevato numero di impianti installati, si tratta di un rischio che deve essere gestito nel modo opportuno al fine di contenere i potenziali effetti negativi. Di seguito viene approfondito il tema del rischio di incendio associato agli impianti fotovoltaici.

Fotovoltaico: quali le principali cause di incendio?

La causa principale di rischio incendio di un impianto fotovoltaico è in genere legato all’invecchiamento dei materiali dei pannelli (o moduli) costituenti l’impianto. Considerando che un impianto fotovoltaico ha una vita media intorno ai 20/25 anni e che si tratta di una tecnologia relativamente “giovane” poiché si è diffusa notevolmente negli ultimi 10 anni, è lecito presumere che, nei prossimi anni, si possa assistere ad un incremento dei casi di incendio di questi impianti.

Altre cause di incendio possono essere individuate in:

  • eccessivo surriscaldamento dei moduli;
  • installazione non corretta dell’impianto;
  • utilizzo di componenti impiantistiche di scarsa qualità;
  • carenza di manutenzione dell’impianto.

Il rischio di incendio può aumentare non solo per gli edifici sui quali vengono installati gli impianti e per le persone che normalmente vivono al loro interno, ma anche per tutti i soggetti chiamati ad intervenire nel caso in cui si dovesse sviluppare un incendio.

Fotovoltaico e prevenzione incendi

No, gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività elencate all’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151. Tuttavia, possono sussistere degli obblighi, derivanti appunto dal D.P.R. 151/2011, gravanti su tutti gli enti e i privati che decidono di installare un impianto fotovoltaico, in particolare per tutte le aziende già soggette ai controlli di prevenzione incendi. I datori di lavoro di tali aziende, infatti, devono in primis valutare se l’installazione di tale impianto possa determinare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza (in ottica rischio di incendio) dell’edificio e/o della struttura interessata.

L’aggravio del rischio di incendio si può verificare a causa di:

  • interferenze dell’impianto fotovoltaico con il sistema di ventilazione dei prodotti di combustione, ad esempio con eventuali evacuatori di fumo e calore (EFC);
  • ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di un tetto combustibile;
  • propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.

Pertanto, prima dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, si deve procedere con una specifica valutazione volta a determinare un eventuale aggravio del rischio di incendio.

Se non dovesse emergere un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio delle attività già soggette, allora è sufficiente aggiornare la pratica mediante la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

In caso contrario, qualora si evidenziasse un aggravio delle condizioni di sicurezza, dovranno essere assolti gli adempimenti previsti dall’art.6, comma 4, del D.P.R. 151/2011, in particolare:

  • per le attività in categoria A: presentazione della SCIA a lavori completati;
  • per le attività in categoria B e C: presentazione del progetto ai fini della valutazione e della SCIA a lavori completati.

Requisiti di sicurezza

A chiarimento di alcuni passaggi burocratici da compiere e al fine di stabilire i requisiti di sicurezza degli impianti fotovoltaici in relazione al rischio di incendio, negli anni passati il Ministero dell’Interno ha emanato alcune note e chiarimenti. In particolare:

  • nota del 07/02/2012, n.1324, avente come oggetto la “guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici” (tale nota sostituisce la n.5158 del 26/03/2010);
  • nota del 04/05/2012, n. 6334, contenente dei chiarimenti sulla nota n.1324 del 07/02/2012;
  • chiarimento del 28/10/2014, n.12678.

Nel seguito se ne riportano alcuni; la trattazione non deve essere considerata esaustiva.

Un requisito fondamentale per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è relativo alla struttura su cui l’impianto stesso viene installato. In particolare, l’installazione deve essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio. Tale condizione si ritiene rispettata nel caso in cui l’impianto venga realizzato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili oppure nel caso in cui tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio venga interposto uno strato di materiale incombustibile e avente resistenza al fuoco almeno EI 30.

In alternativa, la nota del 07/02/2012 stabilisce che deve essere effettuata una valutazione specifica del rischio di propagazione dell’incendio, prendendo in considerazione la classe di resistenza agli incendi dei tetti, delle coperture dei tetti e della classe di reazione al fuoco dei moduli fotovoltaici.

Altre indicazioni riportate nelle note ministeriali sopra elencate, sono:

  • gli elementi degli impianti fotovoltaici (condutture, moduli, inverter, ecc.) non devono essere installati nel raggio di 1 metro dagli evacuatori di fumo e calore. Tale distanza rappresenta anche un utile riferimento per i lucernari, i cupolini e simili;
  • l’impianto deve essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione accessibile e localmente segnalato, che consenta il sezionamento dell’impianto elettrico (compreso l’impianto fotovoltaico);
  • nel caso in cui in azienda siano presenti delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (a causa della presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili) classificate ai sensi dell’Allegato XLIX del D.lgs. 81/2008, è necessario installare la parte dell’impianto in corrente continua al di fuori di tali zone, in modo da evitare i pericoli derivanti dall’innesco elettrico;
  • in tutti i luoghi caratterizzati da pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti in corrente continua fungenti da potenziali fonti di innesco devono essere installati a sufficiente distanza, secondo le indicazioni delle norme tecniche applicabili;
  • deve essere presente una dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico (e non delle singole parti), ai sensi del D.M. 37/2008;
  • se l’impianto è installato sulla copertura di un edificio, in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato deve essere installata idonea segnaletica dimostrante la presenza dell’impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne;
  • periodicamente, e tutte le volte in cui si eseguano interventi di trasformazione, ampliamento o modifica, l’impianto deve essere sottoposto ad opportune verifiche, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e serraggio. Le verifiche devono essere regolarmente documentate.

Impianti realizzati prima del 07/02/2012

Per tutti gli impianti realizzati e messi in funzione prima della diffusione delle note ministeriali sopra citate che sono a servizio di un’attività già soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oltre agli adempimenti già visti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011, è quantomeno necessaria la presenza del dispositivo del comando di emergenza, regolarmente in funzione, e che sia stata installata idonea segnaletica di sicurezza.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli , Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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