In seguito alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro è stata introdotta una nuova categoria di lavoratori: i cosiddetti lavoratori “fragili”.

Se, all’interno dell’azienda, sono presenti lavoratrici o lavoratori ricadenti in tale categoria, quali misure devono essere applicate? Quali obblighi sono in capo all’azienda? Lo scopriremo nel corso di questo articolo.

Coronavirus e gestione lavoratori “fragili”

Per prima cosa, è fondamentale chiarire quali soggetti possono essere inquadrati come lavoratori “fragili”. La definizione di lavoratore “fragile”, nel corso degli ultimi mesi, ha subito alcune variazioni. Inizialmente, con la circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute, venivano definiti come “fragili” tutti i lavoratori aventi un’età superiore a 55 anni e quelli aventi condizioni di co-morbilità tali da determinare una condizione di rischio maggiore.

Secondo gli studi epidemiologici più recenti, però, si è visto come il rischio di contagio da Coronavirus non è significativamente differente nelle diverse fasce di età lavorativa.

Lavoratore “fragile”: quando?

Per tale ragione, il Ministero del Lavoro ha recentemente rivisto la definizione di lavoratori “fragili”, con la Circolare n.13 del 04 settembre 2020. Secondo questa circolare, un lavoratore è considerato come “fragile” quando lo stato di salute del soggetto rispetto a patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, respiratorie, renali, dismetaboliche, ecc.) può determinare, in caso di infezione da SARS-CoV-2, un esito più grave o infausto (tradotto in altre parole, gravi ripercussioni sullo stato di salute de non addirittura la morte). Pertanto, con la nuova definizione, l’età non è più un fattore sufficiente per individuare un lavoratore come “fragile”.

Poiché l’età non è più un fattore discriminante per individuare un’eventuale situazione di fragilità, diventa fondamentale una valutazione medica per verificare la presenza di patologie pre-esistenti.

Quali obblighi per l’azienda?

Con l’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, poi convertito con la Legge 17 luglio 2020, n.77, era stata introdotta la sorveglianza sanitaria eccezionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (15 ottobre 2020, salvo proroghe). Si trattava di una sorveglianza sanitaria “speciale”, assicurata dai datori di lavoro, finalizzata a quei lavoratori che, in ragione dell’età o di patologie pregresse, risultavano essere maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19.

Il più recente decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, però, non ha prorogato quanto sancito dall’art. 83 del D.L. 34/2020 e, pertanto, a partire dal 1° agosto 2020, è stata abrogata la disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria “eccezionale”.

Tuttavia, come indicato nella Circolare n.13 del 04 settembre 2020 del Ministero del Lavoro a tutti i lavoratori “fragili” deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in relazione all’esposizione al rischio di contagio da COVID-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. In tali casi, la richiesta di visita medica deve essere accompagnata dalla documentazione sanitaria pertinente alla patologia pregressa, pur con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza.

La stessa possibilità deve essere concessa anche ai lavoratori di quelle aziende in cui il datore di lavoro non è tenuto a nominare il medico competente. In tal caso, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, come previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n.300, lo stesso verrà inviato dal datore di lavoro presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico (quali l’INAIL, le Aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università), per l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Sulla base della valutazione effettuata, il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità (o inidoneità) per il lavoratore, tenendo conto delle patologie pregresse, della mansione svolta, della postazione e dell’ambiente di lavoro in cui il soggetto presta la propria attività, e fornirà le indicazioni per adottare soluzioni più cautelative per la salute della lavoratrice o del lavoratore ai fini della prevenzione del contagio da Coronavirus.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli , Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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