DLgs 116/2020 – Modifiche al DLgs 152/06

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il contenuto del D.lgs. 116/2020, che apporta sostanziali modifiche al d.lgs. 152/06 in materia di rifiuti.

Il testo è anche conosciuto con il nome di “decreto rifiuti”, facente parte del pacchetto Economia Circolare, un insieme di direttive europee.

Nel seguito le principali novità.

Le modifiche alla parte IV del DLgs 152/2006 (“Testo unico ambientale”) sono importanti e interessano vari aspetti della gestione rifiuti, anche per i semplici produttori di rifiuti (quali le aziende).

Nuova definizione di rifiuti urbani

La differenziazione dei due tipi di rifiuti consiste nella differente origine: sono definiti rifiuti urbani tutti quei rifiuti provenienti da usi domestici o pubblici, come rifiuti abbandonati in strada o rifiuti prodotti da parchi e cimiteri; i rifiuti speciali sono quei rifiuti derivanti da attività produttive come aziende agricole, impianti industriali, artigianali e commerciali.

Con l’entrata in vigore del “decreto rifiuti” sono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche. Questo significa che in base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.

È da precisare che questa nuova definizione non va a modificare il soggetto che può gestire il rifiuto. Le aziende non saranno obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti ma dovranno solamente dimostrare di aver avviato i rifiuti al recupero (ad un soggetto autorizzato) tramite attestazione rilasciata dal gestore di loro scelta.

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

Il secondo ambito di modifica introdotto nel decreto rifiuti concerne il principio di responsabilità estesa del produttore, rafforzando l’interesse diretto dell’azienda produttrice non solo del rifiuto, bensì addirittura del bene che diventerà rifiuto.

La responsabilità è quindi di fatto estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica “che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti“.

Il principio secondo cui l’inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante muove verso una maggiore concretezza, incentivando il produttore a farsi carico del destino dei propri prodotti.

Questo aspetto si manifesta principalmente attraverso due linee di azione: la progettazione di prodotti riparabili e riutilizzabili e la progettazione di prodotti facilmente separabili e differenziabili. Inoltre, con le modifiche del nuovo decreto, i produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.

Novità registri di carico e scarico

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

4a copia formulario: anche via PEC

Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore […].

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Tempi di conservazione di registri e formulari

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita’ di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione [non più 5 anni, ndr].

Vidimazione dei formulari di trasporto

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita’ di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto si potrà acquisire tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.

Il RENTRI (?!?)

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti. E’ previsto dall’art. 188-bis.

Pare si chiamerà RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), già previsto con la legge 12/2019: “il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita’ dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.”

Dovrebbe sostituire il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, il MUD e garantire una trasmissione continua ed in tempi brevi di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti da parte degli iscritti agli organi di vigilanza.

Attestazione di avvenuto smaltimento

Il produttore (del rifiuto) è responsabile del rifiuto stesso. Non è certo una novità. Fino a quando? Fino a:

  • conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  • conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario (4a copia) o abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti circa la mancata ricezione.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento.

La dichiarazione è resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata [disposizione applicabile fino all’entrata in vigore del sistema di tracciabilità].

Rifiuti di manutenzione e piccoli interventi edili

I rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita’ di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 [attivita’ di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione], si considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita’.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove e’ svolta l’attivita’, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e’ accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

[a cura di: Dott. Andrea Tavaroli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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