Il prossimo 20 gennaio 2021 scade il termine per la presentazione della dichiarazione periodica del Contributo Ambientale Conai. Si tratta di una scadenza comune a tutti i soggetti obbligati:

  • per chi ha l’obbligo di effettuare la dichiarazione annualmente il 20 gennaio rappresenta l’ultima data utile per presentare la dichiarazione periodica riferita all’intero anno 2020;
  • per chi la presenta trimestralmente, entro il 20 gennaio vanno dichiarati i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 (ottobre – dicembre);
  • per chi la presenta mensilmente il 20 gennaio coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa al mese di dicembre 2020.

Chi è obbligato?

L’obbligo è in capo a tutti i produttori di imballaggi. Si ricorda che, per la normativa Conai, vengono considerati come produttori anche gli importatori di imballaggi e i commercianti di imballaggi vuoti. Pertanto, anche tutte le aziende che importano imballaggi vuoti o merci imballate dall’estero o che trasferiscono dal produttore all’utilizzatore finale degli imballaggi vuoti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione periodica al Conai entro il 20 gennaio 2021.

Con quali modalità si presenta la dichiarazione periodica?

La dichiarazione periodica deve essere presentata esclusivamente on-line, collegandosi al sito del Conai e accedendo con le proprie credenziali alla sezione Dichiarazioni on-line.

Tutte i soggetti che producono, importano e/o commercializzano imballaggi vuoti, devono compilare il modulo 6.1 specifico per ogni classe di materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, ecc.).

Inoltre, i soggetti che importano imballaggi pieni, devono compilare il modulo 6.2.

Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi dell’apposita Guida Conai.

Quali sanzioni sono previste in caso di omessa dichiarazione?

Dal sito del Conai: “ll Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

  1. omessa applicazione del Contributo Ambientale;
  2. omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 11, l’accertamento della effettiva applicazione;
  3. omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
  4. infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
  5. utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

  • 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
  • 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

  • ai sensi dell’art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
  • in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un’omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento Consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 euro (Art. 13, comma 6 del Regolamento).

Le sanzioni sono inoltre ridotte ad un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte di CONAI.

Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) o b).

Novità a partire da gennaio 2021

Si ricorda inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore delle variazioni sia in merito agli importi del Contributo Ambientale Conai per alcune categorie di materiale (per chi ricorre alla procedura di dichiarazione “ordinaria”), sia delle modifiche sulle aliquote e sul valore unitario (per gli importatori di imballaggi pieni che ricorrono alla procedura di dichiarazione “semplificata”).

Nella tabella seguente si riportano le variazioni dei contributi ambientali Conai per gli imballaggi in plastica (fascia B2 e C), acciaio e vetro. Per tutte le altre categorie di materiale i contributi ambientali rimangono i medesimi del 2020.

MATERIALEContributo ambientale 2020Contributo ambientale 2021
Plastica – fascia B2436 €/tonnellata560 €/tonnellata
Plastica – fascia C546 €/tonnellata660 €/tonnellata
Acciaio3 €/tonnellata18 €/tonnellata
Vetro31 €/tonnellata37 €/tonnellata

Per gli importatori di imballaggi pieni che ricorrono alla procedura semplificata basata sul valore complessivo delle importazioni, l’aliquota da applicare varierà in questo modo:

  • per l’importazione di prodotti alimentari imballati, dallo 0,18% dell’anno 2020 al 0,20% per il 2021;
  • per l’importazione di prodotti non alimentari imballati, dallo 0,09% dell’anno 2020 al 0,10% per l’anno 2021.

Infine, per chi usufruisce della procedura semplificata basata sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza far distinzione tra le diverse tipologie di materiale), il valore unitario da applicare aumenterà da 92 €/tonnellata a 107 €/tonnellata.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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