Come già abbiamo avuto modo di evidenziare con questo articolo, l’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006. In particolare, il nuovo testo stabilisce che: “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Imballaggi: milleproroghe e CONAI
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Con il Decreto “Milleproroghe 2021” è stato sospeso fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita.
Attenzione però: rimane altresì in vigore l’obbligo di riportare su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica stabilita Decisione 97/129/CE di cui abbiamo fornito indicazioni a questo link.
Etichettatura imballaggi: linee guida
Si ricorda che per rispondere alle numerose domande pervenute nel merito, sono state realizzate e condivise dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) specifiche linee guida,
- reperibili a questo link;
- o scaricabili dal link sotto riportato.
Etichettatura imballaggi: il tool
Si ricorda anche che CONAI ha predisposto uno specifico tool chiamato “e-tichetta”, disponibile a questo link, che aiuta i produttori di imballaggi ad una corretta etichettatura ambientale.