Novità Albo Gestori Ambientali

Con la Delibera n.3/2020 l’Albo Gestori Ambientali ha introdotto alcune novità per quanto concerne le procedure di iscrizione di veicoli scarrabili dotati di dispositivi per il caricamento di “carrozzerie mobili”.

Mezzi con “carrozzerie mobili”

La novità interessa tutte le aziende che si vogliono iscrivere o che risultano già iscritte all’Albo Gestori Ambientali per le seguenti categorie:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (di cui all’art. 194, comma 3, del D.lgs. 152/2006).

In particolare, tutte le imprese ricadenti nelle categorie appena elencate dovranno indicare nell’istanza telematica quali veicoli sono dotati di un dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili e le tipologie di carrozzerie mobili ad essi abbinati.

Tali disposizioni si applicano sia nel caso di nuova iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, a partire dal 2 febbraio 2021, sia per tutti i provvedimenti di iscrizione già in corso di validità, i quali dovranno essere aggiornati entro il 31/12/2021.

Le aziende ricadenti nell’ambito di applicazione della delibera dovranno:

  • identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare (cassoni, container, cisterne, casse mobili, pianali, compattatori);
  • associare ciascuna carrozzeria mobile all’opportuna categoria dell’Albo;
  • associare ad ogni carrozzeria mobile i codici CER dei rifiuti che si intendono trasportare;
  • indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere montate;
  • associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie;
  • allegare l’attestazione RT (Responsabile Tecnico) secondo il modello che è stato opportunamente aggiornato ai sensi della Delibera n. 3/2020.

Proroga dello stato di emergenza – COVID-19

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, lo stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 su tutto il territorio regionale. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n.27 (successivamente modificata dalla legge 27 novembre 2020, n.159), “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Di conseguenza, l’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n.3 dell’11 febbraio 2021, con la quale sottolinea che tutte le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza che potrebbero essere deliberate nei prossimi mesi, le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conserveranno la loro validità fino al 29 luglio 2021.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli, Syrios Srl]

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