Agenti cancerogeni e mutageni: modifiche agli allegati XLII e XLIII del D.lgs. 81/08

Il Capo II del Titolo IX del D.lgs. 81/08 regola la protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. Il testo dispone fondamentalmente di due allegati: gli allegati XLII e XLIII.

  • Allegato XLII (Elenco di Sostanze, Miscele e Processi): elenca i processi e le miscele utilizzate in essi che espongono il lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni.
  • Allegato XLIII (Elenco dei valori limite di esposizione): Elenca i valori limite di esposizione per le sostanze cancerogene e mutagene.
Foto di Malte Luk da Pexels

In un intervallo di tempo relativamente breve, sono stati significativamente ampliati i due allegati del D.lgs. 81/08 che trattano di agenti cancerogeni e che fissano i valori limite di esposizione professionale alle sostanze elencate. Per dare un’idea dell’entità delle modifiche effettuate nell’ultimo anno, basta notare che prima del giugno 2020 l’allegato XLIII, contenente l’elenco delle sostanze cancerogene e i relativi valori limite di esposizione professionale, contava tre sostanze, mentre ora ne elenca ventisette.

Quali implicazioni?

Le implicazioni sono molto importanti perchè possono coinvolgere le seguenti attività (è un elenco non esaustivo ed esemplificativo):

  • Officine meccaniche, carrozzerie e simili;
  • Attività con esposizione a gas di scarico in genere (nella fattispecie motori diesel);
  • Aziende di manutenzione, con possibile contatto con oli;
  • Lavorazioni meccaniche (formaldeide, oli lubrorefrigeranti);
  • Lavorazione plastica (formaldeide);
  • Lavorazione del legno;
  • ecc.

Ma quali sono gli obblighi?

Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro ha, tra gli altri, numerosi obblighi specifici in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale:

  • Sostituzione delle sostanze classificate cancerogene, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
  • Misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
  • Misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
  • Valutazione del rischio cancerogeno o suo aggiornamento;
  • Aggiornamento della valutazione dei rischi (periodico e/o in caso di modifiche);
  • Campionamenti periodici (monitoraggio);
  • Eventuale apertura del registro cancerogeni;
  • Sorveglianza sanitaria (prima di adibire il lavoratore alla mansione, periodicamente, alla cessazione dell’attività e anche dopo la cessazione e predisposizione o aggiornamento del Registro degli esposti con invio triennale a INAIL dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti.

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Si ricorda l’obbligo alla valutazione dei rischi, previsto in particolare dall’articolo 236 del D.lgs. 81/08 ed all’aggiornamento triennale della valutazione e della misurazione di agenti cancerogeni o mutageni.

I due decreti in questione sono il D.lgs. 44/2020 e il D.M. 11/02/2021. Di seguito il dettaglio delle modifiche effettuate dai due testi.

D.lgs. 44/2020

Il D.lgs. 44 del 1° giugno 2020 recepisce i contenuti della direttiva (UE) 2017/2398 e modifica i contenuti degli allegati XLII e XLIII al D.lgs. 81/08.

Allegato XLII

Con questa modifica vengono introdotte, per quanto riguarda i processi responsabili di esposizione al rischio cancerogeno, le lavorazioni comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da qualunque processo lavorativo.

Allegato XLIII

Per quanto riguarda la lista cancerogeni esposta nell’allegato XLIII, ecco i nuovi composti introdotti e i relativi limiti di esposizione professionale:

SostanzaValore limite di esposizione professionale su 8 ore (mg/m3)
Polveri di legno duro2
Composti di cromo VI (come Cromo)0,005
Fibre ceramiche refrattarie0,3 [1]
Polvere di silice cristallina respirabile0,1
Cloruro di vinile monomero2,6
Ossido di etilene1,8
1,2 – epossipropano2,4
Acrilammide0,1
2 – nitropropano18
O – Toluidina0,5
1,3 – Butadiene2,2

DI 11/02/2021 – Oli minerali, motori, gas di scarico, formaldeide e altro

Un nuovo decreto interministeriale, emanato nel febbraio 2021, recepisce le indicazioni contenute nella direttiva (UE) 2019/130 del parlamento europeo che modifica la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Vengono, ancora una volta, modificati gli allegati XLII e XLIII del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/08.

Allegato XLII

L’Elenco di Sostanze, Miscele e Processi che espongono il lavoratore ad agenti cancerogeni è stato dotato di due nuovi punti:

7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.

8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Allegato XLIII

Nell’allegato contenente i valori limite di esposizione professionale ad agenti cancerogeni sono state aggiunte le seguenti sostanze.

SostanzaValore limite di esposizione professionale su 8 ore (mg/m3)
Tricloroetilene54,7
4,4’ – Metilendianilina0,08
Epicloridrina1,9
Etilene dibromuro0,8
Etilene dicloruro8,2
Cadmio e suoi composti inorganici0,001
Berillio e composti inorganici0,0002
Acido arsenico, sali e composti inorganici0,01
Formaldeide0,37
4,4’ – Metilene-bis (2 cloroanilina)0,01
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel0,05
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

Gli allegati aggiornati sono disponibili a questo link.


[1] Espresso come fibra unitaria/millilitro

[a cura di: Dott. Andrea Tavaroli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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