Attrezzature di lavoro – Aggiornamento al “Decreto Fare” e chiarimenti

Verifiche

Prima verifica – Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

Verifiche successive – Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

Casi particolari (circolare Ministero del Lavoro 13/08/2012)

Centrali termiche > 116 kW – Solo quelle necessarie all’attuazione di un processo produttivo sono soggette a verifica periodica quinquennale.

Ponti sollevatori per veicoli – Non rientrano tra le attrezzature soggette agli obblighi di verifica periodica.

Carrelli commissionatori – I carrelli elevatori con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking, la cui funzione è quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore, non sono soggetti a verifiche periodiche. Diverso è il caso in cui il costruttore ne preveda l’impiego per lo svolgimento di attività in quota (nel qual caso sono da equipararsi ai ponti mobili sviluppabili, soggetti a verifica).

Attrezzature soggette a verifica