Aggiornamento

In concomitanza la pubblicazione dei DPCM 12 ottobre 2021 (pubblica amministrazione), sono state pubblicate alcune risposte aggiuntive a quesiti interessanti, in relazione ai quali abbiamo aggiornato i contenuti del presente articolo. Provvederemo inoltre con nuovi aggiornamenti in occasione di nuovi chiarimenti da parte degli organi competenti.


Il 15 di ottobre (data di entrata in vigore dell’obbligo al Green Pass per tutti i lavoratori) si avvicina e dalla pubblicazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (che abbiamo approfondito con questo articolo), moltissimi sono ancora i dubbi e le situazioni non chiare. In alcuni casi però esistono già elementi per ricavare risposte. In altri ci viene aiuto qualche linea guida; che non è legge, ma se di fonte autorevole può essere di aiuto.

Ecco allora che abbiamo cercato, anche sulla base dei numerosi quesiti ricevuti dai nostri clienti, di mettere insieme alcune risposte.

Disclaimer | Attenzione! Le indicazioni che troverai qui sotto sono da intendersi in parte come una nostro parere in materia: dove non sono presenti indicazioni chiare rappresentano una nostra lettura delle disposizioni di legge in vigore. Non sono riportate tutte le risposte alle FAQ bensì quelle da noi ritenute più significative. Quanto riportato vale peraltro alla data di pubblicazione del presente articolo.

Green pass | Dubbi e FAQ: alcuni chiarimenti

Datore di lavoro: obbligato anche lui?!?

Sì, come indicato nelle FAQ del Governo, anche il titolare dell’azienda che opera al suo interno deve essere controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Autonomi, visitatori, manutentori: serve il Green Pass?

Il green pass va richiesto anche a visitatori, manutentori, camionisti, autonomi, collaboratori a P.IVA, ecc.?

Il DL 127/2021 richiede il possesso del GP a chiunque svolge un’attività lavorativa, a qualsiasi titolo, anche se si tratta di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, i manutentori, i camionisti, collaboratori a P.IVA ecc. che devono svolgere un’attività lavorativa all’interno del luogo di lavoro sono a tutti gli effetti soggetti a tale disposizione. Non ci sono dubbi.

Visitatori e clienti (a meno che non siano clienti di attività particolari quali ristoranti, cinema, fiere, ecc.), invece, non svolgono un’attività lavorativa quindi non ricadono automaticamente nell’ambito di applicazione del DL 127/2021. A buon senso e a nostro giudizio, tuttavia, nonché in una logica di prevenzione, dovrebbe essere richiesto. Ma è solo un parere.

Si applica anche a chi accede solo all’area esterna?

Il green pass va richiesto solo a chi entra fisicamente nello stabilimento o anche a chi entra nel perimetro di pertinenza dell’azienda (quindi anche a chi accede in area esterna)?

Il DL 127/2021 richiede il GP “ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro”.

Ai sensi del D.lgs. 81/08 (art. 62), per luoghi di lavoro si intendono i “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio luogo di lavoro”.

Pertanto, anche l’area esterna in alcune aziende può essere considerata come luogo di lavoro e, potenzialmente, il GP potrebbe essere richiesto anche nell’area esterna, se questa rientra a tutti gli effetti nella definizione di luogo di lavoro.

Si può richiedere la carta di identità

Si può richiedere la carta di identità ad un lavoratore o ad un esterno durante la verifica del GP?

Non è obbligatorio ma si può richiedere.

Questo aspetto è stato chiarito da una Circolare del Ministero dell’Interno (N. 15350/117/2/1 del 10/08/2021), diffusa dopo l’introduzione dell’obbligo del GP in ristoranti, cinema, ecc.

La stessa tesi è confermata all’interno della linea guida di Confindustria (di seguito scaricabile), in cui si ricorda come il datore di lavoro possa e debba conoscere, anche per motivi di sicurezza, l’identità di chiunque sia presente in azienda.

Pertanto è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra GP e documento di identità.

Green pass: è possibile farne copia? O annotare la scadenza?

L’azienda può conservare copia del green pass del lavoratore e/o segnarsi la data di scadenza del GP?

Questo è la questione più controversa, che a mio avviso necessita fortemente di un chiarimento da parte del Governo.

Attenzione alle disposizioni in materia di privacy!

Stando a quanto riportato nelle Linee Guida di Confindustria e in un chiarimento del Garante della Privacy, non è possibile fare copia del GP nè segnarsi la data di scadenza dello stesso, in quanto in contrasto con le disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali. In assenza di indicazioni ufficiali e puntuali in merito riteniamo inevitabilmente condivisibile questa posizione. Occorre fare molta attenzione perchè potrebbe configurarsi addirittura una situazione di trattamento illecito di dati personali. E’ auspicabile a nostro parere un chiarimento urgente da parte degli organi competenti.

Conoscere la data di scadenza del GP, infatti, permetterebbe di capire se la persona in questione è stata vaccinata, è risultata positiva in passato a COVID-19 o non è vaccinata ma si è sottoposta a tampone.

Il Chiarimento del Garante della Privacy è quello del 03 settembre 2021, che era stato pubblicato per capire se le palestre potevano conservare copia del GP o registrare la data di scadenza, al fine di evitare di dover controllare gli “abbonati” ad ogni accesso.

Si può controllare a campione?

Se l’azienda opta per le modalità di verifica del GP “a campione” e in caso di controllo delle autorità competenti viene riscontrata la presenza di un lavoratore senza green pass, sono previste sanzioni a carico dell’azienda?

No, a patto che l’azienda dimostri di aver effettuato i controlli nel rispetto delle modalità organizzative previste dal DL 127/2021 (fonte: FAQ del Governo).

In tal caso scatterà la sanzione a carico del lavoratore (da 600 a 1500 euro) e potrebbero essere previste anche sanzioni contrattuali (tra cui anche il licenziamento, come indicato nelle LG di Confindustria).

Green pass: modalità alternative di verifica

Esistono modalità di verifiche alternative all’utilizzo dell’app “Verifica C19”, che consentano di velocizzare e automatizzare i controlli all’interno delle aziende?

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Green Pass: in attesa del rilascio?

I soggetti che hanno diritto al Green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Tutti i soggetti che hanno diritto al Green pass ma che per qualche motivazione sono ancora in attesa del rilascio della certificazione, per poter accedere al luogo di lavoro possono utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale, attestanti l’avvenuta vaccinazione o un tampone con esito negativo.

A tal proposito ricordiamo che, per ritenere validi tali documenti è necessario verificare gli aspetti seguenti:

  • in caso di prima dose di vaccino, si ha diritto al Green pass a partire dal 15° giorno dalla somministrazione. Se non sono ancora passati i 15 giorni, il documento rilasciato NON consente l’accesso in azienda;
  • in caso di tamponi con esito negativo:
    • I test molecolari siano stati effettuati entro le 72 ore;
    • I test antigenici siano stati effettuati entro le 48 ore.

Segnalazione al prefetto: chi deve procedere?

Chi è tenuto ad effettuare la segnalazione al Prefetto, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, per gli eventuali lavoratori che successivamente al loro accesso nel luogo di lavoro vengano “rilevati” senza Green pass?

La segnalazione alla Prefettura deve essere fatta dal Datore di lavoro.

Cosa succede al lavoratore che entra sprovvisto di green pass?

Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Segnalazione alla prefettura

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Lavoratori in somministrazione: chi controlla?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I protocolli aziende e cantieri anti COVID-19: decadono?

I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

Parrucchieri, estetisti, servizi alla persona

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Autonomi: sono da verificare?

È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

E’ possibile verificare il Green Pass con anticipo?

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Datore di lavoro: cosa rischia se non controlla?

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Stranieri? Autotrasportatori?

I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.

È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.


Per approfondire: le “linee guida” di Confindustria

Il documento: “L’estensione del Green pass al lavoro privato – Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127 – Nota di aggiornamento

Appena possibile sarà nostra cura mettere a disposizione ulteriori chiarimenti.

[A cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Ti serve aiuto? Contattaci!

Se ti serve un supporto tecnico per la predisposizione della documentazione tecnica da conservare in azienda quale:

  • modalità operative per l’esecuzione delle verifiche;
  • atto formale per l’individuazione dei soggetti incaricati della verifica del Green pass in azienda;
  • documento informativo per il personale dipendente;
  • documento informativo per eventuali soggetti esterni.

Non esitare a contattarci!

One Response to Green pass: le FAQ
  1. […] 01 ottobre 2021: vedi anche questo articolo, dove abbiamo cercato di mettere insieme alcuni […]

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