Rischio di incendio: cosa cambia ora?

Lo scorso 29 ottobre è entrato in vigore il DM 03 settembre 2021 il quale, insieme al DM 01 settembre 2021 e al DM 02 settembre 2021, abroga e sostituisce completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998.

I tre nuovi decreti ministeriali introducono alcune novità relativamente alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Con il presente articolo cercheremo di riassumere brevemente cosa cambia per la valutazione del rischio di incendio.

Quali nuovi requisiti per la Valutazione del Rischio Incendio?

La Valutazione del Rischio Incendio dovrà contenere e analizzare almeno i seguenti elementi:

  1. individuazione dei pericoli di incendio;
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio di incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

L’elenco sopra riportato è indicato sia al punto 3 dell’Allegato I del DM 03 settembre 2021 (per le attività a basso rischio), sia al punto G.2.6.1 del DM 03 agosto 2015 (per le attività a rischio incendio non basso).

Quali aziende sono a basso rischio di incendio?

Per essere considerata a basso rischio di incendio, l’azienda deve rispettare contemporaneamente tutti i requisiti indicati al punto 1, comma 2 dell’Allegato I del DM 03 settembre 2021.

In particolare, per essere a basso rischio di incendio l’azienda:

  • non deve svolgere alcuna attività tra quelle ricomprese nell’Allegato I del DPR 151/2011;
  • non deve svolgere alcuna attività tra quelle per le quali è prevista una specifica RTV (Regola Tecnica Verticale);
  • deve avere affollamento complessivo pari o inferiore a 100 occupanti;
  • deve avere una superficie lorda complessiva pari o inferiore a 1000 m2;
  • deve avere i piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra –5 m e 24 m;
  • non deve detenere o trattare materiali combustibili in quantità significative (carico specifico d’incendio inferiore a 900 MJ/m2);
  • non deve detenere o trattare sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non deve svolgere lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Nel caso in cui anche solamente uno dei requisiti sopra elencati non fosse rispettato, l’azienda non può essere considerata a basso rischio di incendio.

E’ obbligatorio aggiornare la Valutazione del Rischio Incendio?

No, come si evince dall’art. 4, comma 1, del DM 03 settembre 2021, l’entrata in vigore dei nuovi decreti non richiede in automatico l’aggiornamento della Valutazione del Rischio Incendio. All’interno dello stesso comma viene richiamato l’art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/2008, che stabilisce i casi in cui è obbligatorio aggiornare la valutazione dei rischi:

  • in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Chiaramente la Valutazione del Rischio Incendio dovrà essere obbligatoriamente aggiornata qualora le modifiche sopra elencate possano essere legate al rischio incendio aziendale.

Quali criteri per la conformità antincendio?

L’art. 3 del DM 03 settembre 2021 stabilisce quali sono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. A tal proposito, possono configurarsi quattro scenari distinti:

  1. azienda che svolge almeno una delle attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011: i criteri da seguire sono quelli indicati nel DM 03 agosto 2015 (“Codice di Prevenzione Incendi”);
  2. azienda per la quale è applicabile una delle regole tecniche (orizzontali o verticali) di prevenzione incendi: i criteri da seguire sono quelli indicati nella specifica norma tecnica;
  3. azienda rientrante nella definizione di “basso rischio di incendio”: i criteri da seguire sono quelli elencati nell’Allegato I del DM 03 settembre 2021 (“Minicodice”);
  4. azienda che non ricade in nessuno dei tre casi sopra elencati (non soggetta ai sensi del DPR 151/2011, non legata alle regole tecniche e non ricadente nella definizione di “basso rischio di incendio”): i criteri da seguire sono quelli indicati nel DM 03 agosto 2015 (“Codice di Prevenzione Incendi”).

Con i nuovi criteri non sono più a basso rischio: devo adeguarmi immediatamente?

No, non è necessario un adeguamento immediato. L’art. 4 del DM 03 settembre 2021 prevede l’adeguamento alle nuove disposizioni solamente se ricorre una delle casistiche indicate all’art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08 (già elencate in precedenza).

[A cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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