In vigore il decreto su End Of Waste rifiuti inerti

Lo scorso 04 novembre 2022 è entrato in vigore il recente DM 152/2022 (decreto n. 152 del 27 settembre 2022) recante “recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il decreto precisa che “In via preferenziale [?!?, ndr], i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.”

La demolizione selettiva è una strategia di demolizione che separa i rifiuti per frazioni omogenee orientata verso il riciclo dei materiali.

Quali rifiuti sono interessati dal decreto?

I rifiuti interessati sono i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Quando cessano di essere rifiuti?

Cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

L’allegato 1 specifica:

  • i rifiuti ammissibili [non lo sono i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati];
  • le verifiche necessarie sui rifiuti in ingresso;
  • il processo di lavorazione minimo e le modalità di deposito presso il produttore;
  • i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, compresi i controlli analitici e test di cessione da effettuare
  • le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato.

L’aggregato prodotto come può essere riutilizzato?

L’aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per:
a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Dichiarazione di conformità dell’aggregato

Responsabilità del produttore [del rifiuto, non dell’aggregato] | Per prima cosa il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità indicate dal decreto.

Le dichiarazioni devono essere conservate da parte del produttore di aggregato recuperato per 5 anni.

Sistema di gestione per la qualità – UNI EN ISO 9001

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato.

Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e
dell’automonitoraggio.

Norme transitorie

Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione già concessa.

I materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonchè quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa.

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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