Cancerogeni: novità per gas di scarico, formaldeide e altre novità

Il decreto interministeriale DL11/02/21, emanato nel febbraio del 2021, va a recepire le indicazioni contenute nella direttiva (UE) 2019/130 del parlamento europeo, che viene a modificare ed aggiornare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro.

Il decreto va ad aggiungere all’elenco delle sostanze, miscele e processi che espongono il lavoratore ad agenti cancerogeni anche i “lavori comportati penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore” e i “lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.

Viene pertanto modificato l’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08, in particolare aggiungendo alcune sostanze, come riportato in questo articolo.

Nuovi limiti professionali: da quando?

Come indicato, il decreto introduce nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 nuove sostanze soggette a valori limite di esposizione professionale: per la maggior parte di esse tali limiti sono entrati in vigore a decorrere dalla pubblicazione del decreto, con la notabile eccezione dei gas di scarico dei motori diesel, trattati di seguito; tuttavia per alcune sostanze sono state applicate misure transitorie di adozione degli stessi.

Emissione gas di scarico dei motori diesel

Le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel rappresentano un’eccezione rispetto a tutte le altre sostanze aggiunte all’allegato XLIII in quanto i valori limite di esposizione a 8 ore, fissati a 0,05 mg/m3, non sono entrati in vigore con la pubblicazione del decreto ma entreranno in vigore a decorrere dal 21 febbraio 2023 per tutte le attività ad esclusione delle attività minerarie e di costruzione di gallerie, per cui il limite si applica a partire dal 21 febbraio 2026.

Formaldeide

I valori limite di esposizione a 8 ore sono fissati a 0,37 mg/m3; unicamente per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione il limite è fissato a 0,62 mg/m3 fino all’11 luglio 2024 per poi adeguarsi ai limiti già imposti per gli altri settori.

Cadmio e i suoi composti organici

I valori limite di esposizione a 8 ore sono fissati a 0,004 mg/m3 fino all’11 luglio 2027; oltre tale data il limite scende a 0,001 mg/m3.

Berillio e i composti inorganici del berillio

I valori limite di esposizione a 8 ore sono fissati a 0,0006 mg/m3 fino all’11 luglio 2026; oltre tale data il limite scende a 0,0002 mg/m3.

Acido arsenico e i suoi Sali e composti inorganici dell’arsenico

I valori limite di esposizione a 8 ore sono fissati a 0,01 mg/m3; per il settore specifico della fusione del rame tale limite verrà applicato a partire dall’11 luglio 2023.

[A cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]


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