Abbiamo già avuto modo di approfondire il tema del gas Radon in un articolo dedicato.

In questo articolo cercheremo di mettere a fuoco gli obblighi previsti dal DLgs 101/2020.

Radon | Rischi e obblighi per le aziende

Il D.Lgs. 101/2020 attua la direttiva 2013/59/Euratom, finalizzata a stabilire norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il D.Lgs 101/2020 va ad abrogare i decreti legislativi precedenti e definisce una normativa specifica riguardante la protezione della popolazione e dei lavoratori da radiazioni ionizzanti, adeguando la legislazione italiana a quella europea e attuando pertanto la direttiva 2013/59/Euratom.

Il decreto disciplina tanto il mantenimento e miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari, della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi, quanto la protezione sanitaria delle persone esposte a radiazioni ionizzanti o radiazioni cosmiche.

Il Radon: che cos’è?

Radon - Rischi salute sicurezza

Il Radon è un gas naturale radioattivo presente nell’ambiente, che si origina dal decadimento dell’uranio presente nel sottosuolo e risale in superficie a livello del suolo sfruttandone la naturale porosità; i materiali edili che derivano da rocce vulcaniche (quali, ad esempio, il tufo), estratti da cave o derivanti da lavorazioni dei terreni, sono ulteriori sorgenti di radon per gli edifici.

Laddove in ambiente esterno il gas non genera forte preoccupazione a causa della diluizione in aria, in ambiente interno invece può accumularsi e raggiungere concentrazioni pericolose, in particolare, ma non esclusivamente, nei locali sotterranei e seminterrati.

Il gas come detto è una minaccia significativa per la salute: viene infatti ritenuto come la seconda causa di cancro al polmone provocato in Italia dopo il fumo.

Radon: novità e livelli di riferimento

Come detto il radon può accumularsi in ambiente interno; Il D.Lgs. 101/2020 stabilisce (titolo IV, sezione I, art. 12) dei precisi livelli di riferimento; per quanto riguarda i luoghi di lavoro la soglia è di 300 Bq/m3 annui, inferiore rispetto al precedente LA (livello di azione) di 500 Bq/m3.

Da notare come in precedenza fossero fissati per l’appunto dei “livelli di azione”, soglia che se non superata non prevedeva alcun intervento. Gli attuali “livelli di riferimento” prevedono al contrario che comunque siano intraprese azioni, anche nel rispetto dei livelli stessi.

Il D.Lgs stabilisce che l’Italia adotti (art.10), entro dodici mesi dalla sua pubblicazione, un nuovo piano nazionale d’azione per il radon, con l’individuazione da parte delle regioni delle aree prioritarie per la riduzione di gas radon in aria.

Quali obblighi del datore di lavoro?

L’art. 16 specifica che il datore di lavoro, per attività svolte presso:

  • Luoghi di lavoro sotterranei;
  • Luoghi di lavoro semisotterranei o a piano terra che siano situate nelle aree prioritarie stabilite dall’art.11;
  • Tipologie di luoghi identificati dal piano nazionale d’azione per il radon;
  • Stabilimenti termali;

dovrà effettuare specifiche misurazioni della concentrazione medi annua di gas radon.

Nel caso non vengano superati i valori di riferimento, le misurazioni vanno ripetute ogni 8 anni, salvo interventi strutturali a livello della base dell’edificio.

Qualora invece tali valori vengano superati, è necessario intraprendere azioni correttive al fine di ridurre la concentrazione di radon ai livelli più bassi possibile, avvalendosi di esperti qualificati (in base a quanto stabilito nell’allegato II al decreto), dopodiché bisognerà procedere a ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.

Se le nuove misurazioni dovessero confermare l’efficacia delle azioni di risanamento, il Datore di lavoro potrà procedere ad effettuare le nuove misurazioni ogni 8 anni, previo mantenimento di tutte le azioni correttive messe in atto.

Qualora invece le misure correttive non dovessero consentire di scendere sotto il livello di riferimento, allora il DDL, sempre avvalendosi dell’esperto qualificato che rilascia apposita relazione, effettuerà la valutazione delle dosi efficaci annue sui lavoratori, il cui limite è stabilito in 6 mSV/anno; sotto tale limite i lavori si considerano “non esposti”, laddove superandolo i lavoratori sono considerati “esposti” e il luogo di lavoro viene classificato come “luogo controllato”, ossia luogo di lavoro accessibile solo seguendo specifiche procedure come determinato dall’esperto di radioprotezione.

Lombardia | Radon: aree prioritarie

Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 giugno 2023 la prima identificazione delle aree prioritarie.

I comuni individuati sono 90, per un totale di 195.000 persone.

Regione Lombardia – Aree prioritarie a rischio radon

Emilia Romagna | Mappa aree a rischio radon

Mappa della presenza di radon in Emilia Romagna

Veneto | Mappa aree a rischio radon

Mappa delle aree a rischio radon della regione Veneto

[A cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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