Nuova Direttiva (UE) 2024/869

Lo scorso 8 aprile 2024 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024.

La nuova direttiva introduce modifiche della Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Gli stati membri hanno tempo fino al 9 aprile 2026 per conformarsi alla nuova direttiva. Data la difficoltà nell’attuare le misure di gestione dei rischi e gli adeguamenti richiesti dalla direttiva, viene introdotto un periodo transitorio che termina al 31 dicembre 2028. Trascorso questo termine, verranno introdotti a pieno regime i valori limite stabiliti dalla presente direttiva.

Quali modifiche?

Piombo

Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche che possono avere effetti nocivi sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto e rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I valori limite relativi al piombo e ai suoi composti presenti nelle direttive 98/24/CE del Consiglio e nella direttiva 2004/37/CE stabiliscono lo stesso valore limite di esposizione professionale ed esposizione biologica.

Tali valori però non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale.

Alla luce delle nuove informazioni disponibili, con la Direttiva (UE) 2024/869 vengono rivisti i valori limite.

Valore limite di Esposizione professionale

Il limite di esposizione professionale è stato abbassato da 0,15 mg/m³ a 0,03 mg/m³ espresso come media ponderata nel tempo di 8 ore.

Valore limite Biologico

Il valore limite biologico è stato abbassato da 70 μg Pb/100 ml di sangue a 15 μg Pb/100 ml di sangue.

Periodo transitorio

A causa del tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi e degli adeguamenti nei processi di produzione, viene introdotto un periodo transitorio che terminaal 31 dicembre 2028 in cui si applica un valore limite biologico di 30 µg Pb/100 ml di sangue.

Diisocianati

I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali.

I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 98/24/CE e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Questi composti sono già stati oggetto di un apposito regolamento che ne ha definito specifiche restrizioni e la necessità di formazione per gli operatori.

Attualmente non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio per i diisocianati a livello dell’Unione. La direttiva (UE) 2024/869 sopperisce a questa mancanza andando a stabilire dei nuovi limiti di esposizione professionale e di esposizione di breve durata.

Valori Limite dei Diisocianati

Per tutti i Diisocianati Il valore limite di esposizione professionale è stato stabilito a 6 µg NCO/m3 mentre il limite di esposizione di breve durata è stato fissato a 12 µg NCO/m3, isocianati misurati come NCO – il riferimento è ai gruppi funzionali dei composti diisocianati (azoto-carbonio-ossigeno).

Periodo transitorio

Come nel caso del Piombo, anche nei Diisocianati, per le problematiche legate alla fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, si rende necessario un periodo transitorio che termina al 31 dicembre 2028 in cui si applicano valori limiti leggermente superiori:

  • Valore limite di esposizione professionale di 10 µg NCO/m3.
  • Valore limite di esposizione di breve durata di 20µg NCO/m3.

Agente Mutageno

Nella Direttiva (UE) 2024/869 viene inoltre modificata la definizione di agente mutageno data all’interno della Direttiva 2024/37CE.

La nuova definizione di agente mutageno è la seguente:

  • una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • una sostanza, miscela o procedimento di cui all’allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato;

Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria interviene quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m3 d’aria (50 % del valore limite di esposizione professionale) o 9 μg Pb/100 ml di sangue (il 60 % del valore limite biologico).

La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.

[A cura di: Dott. Enrico Mazzola, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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