Autorizzazioni in deroga: novità da Regione Lombardia

Regione Lombardia ha recentemente pubblicato il decreto n. 7082 del 9/5/2024, che introduce importanti novità in materia di emissioni in atmosfera, per tutte le aziende interessate.

Attenzione alla scadenza delle autorizzazioni

Il 2009 è la data di pubblicazione del primo decreto di approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale per le attività in deroga: a distanza di 15 anni le prime domande presentate ai sensi di tale decreto vanno in scadenza e devono essere aggiornate.

Nel corso del 2024, molte imprese dovranno quindi rinnovare le proprie autorizzazioni in deroga per le emissioni in atmosfera, originariamente ottenute nel 2009.

Si ricorda comunque che nel corso degli anni sono stati pubblicati vari aggiornamenti alle normative nazionali e regionali del settore. Aggiornamenti che hanno riguardato aspetti tecnici, come la regolamentazione delle sostanze classificate come “pericolose” e i sistemi di riduzione delle emissioni, aspetti amministrativi, come le procedure per la presentazione delle domande e la trasmissione telematica dei risultati degli autocontrolli tramite l’applicazione “AUA POINT“.

Che cosa sono le autorizzazioni in deroga?

Come previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, l’autorizzazione in deroga per le emissioni in atmosfera è una procedura semplificata che si applica a specifiche categorie di impianti e attività considerate a ridotto impatto ambientale.

In parole semplici, per tali attività è possibile ottenere un’autorizzazione seguendo un iter più snello rispetto al regime ordinario, con oneri amministrativi ridotti e procedure meno complesse, sostanzialmente attraverso l'”adesione” ad uno schema autorizzativo già predisposto [non si presenta una domanda di autorizzazione bensì una domanda di adesione], con specifici limiti e prescrizioni per ogni tipo di attività interessata.

Quali sono i requisiti per l’autorizzazione in deroga:

  • l’impianto o l’attività deve rientrare in una delle specifiche categorie stabilite dalla normativa;
  • le emissioni in atmosfera dell’impianto o dell’attività devono rispettare determinate categorie o limiti di produzione, di consumo di prodotti, materie prime o di emissione.

In particolare Regione Lombardia, ha definito i requisiti di ogni categoria di attività per la quale è ammissibile la domanda di autorizzazione in deroga, attraverso specifici “allegati tecnici” inizialmente pubblicati con il Decreto n. 532 del 26 gennaio 2009.

Il nuovo decreto di Regione Lombardia: DDUO 7082/2004

Con il DDUO 7082 del 9/5/2024, Regione Lombardia ha aggiornato gli allegati tecnici per quasi tutte le attività in deroga.

Viene inoltre aggiornata la modulistica per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale (Istanza di adesione).

Quali sono le aziende interessate?

Sono interessate tutte le imprese soggette all’art. 272 commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 (attività in deroga con adesione alle autorizzazioni di carattere generale).

Le più comuni a titolo puramente esemplificativo sono attività di saldatura, lavorazioni meccaniche, lavorazione del legno, verniciatura di metalli o legno, ecc., purchè rispettino determinate condizioni.

I 15 anni da quando si contano?

Negli allegati al decreto è specificato quanto segue: “l’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione.

Inoltre: “Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti”.

Quando sono da presentare le domande di rinnovo?

È cruciale presentare la richiesta di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione.

Si legge nell’allegato A: “Il Gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi della dgr 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, potrà proseguire l’esercizio dell’attività per un periodo pari a 15 anni dalla data adesione all’autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell’allegato tecnico cui ha aderito.

Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, il Gestore dovrà presentare secondo le modalità di cui alla successiva lettera E, una domanda di rinnovo dell’adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso – salvo diversamente stabilito nell’allegato – entro 1 anno dalla domanda di adesione.

Al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.

Cosa fare se sono state presentate più domande per attività differenti in tempi diversi?

Recita l’allegato A: “In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del Gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.

Se le prescrizioni cambiano, quanto tempo ho per adeguarmi?

1 anno.

“Salvo diversamente stabilito nello specifico allegato tecnico, nel caso di eventuali aggiornamenti delle prescrizioni che implicano interventi di adeguamento (es. variazione dei limiti alle emissioni), gli stessi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla domanda di adesione.”

Per gli allegati tecnici modificati è richiesto una aggiornamento subito?

No.

Fermo restando la durata dei 15 anni sopra richiamata, si ricorda che restano valide le autorizzazioni relative ad attività anche nel caso in cui allegato tecnico di riferimento è stato aggiornato con il presente provvedimento; a titolo esemplificativo, il presente provvedimento non modifica la scadenza delle autorizzazioni presentate ai sensi del dduo 23/12/2011 n. 12772 (lavorazioni meccaniche, allegato 32).

Quali sono le novità previste dai nuovi allegati tecnici?

In sintesi (assolutamente non esaustiva):

  • sostanze pericolose che comportano la non possibilità di presentare domanda in deroga;
  • limiti di concentrazione in emissione per alcune sostanze;
  • prescrizioni;
  • riferimento alla DGR 3552/2012 (comunque già vigente) e all’AUA point;
  • contenuti della relazione tecnica da predisporre.

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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