Patente a punti (o a crediti): confermato avvio dal 01 ottobre 2024

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]

In materia di patente a punti arrivano due importanti novità:

  • il Decreto attuativo in gazzetta ufficiale
  • la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

E’ però importante chiarire alcuni aspetti.

Patente a punti: da quando?

Come si legge sul sito dell’INL, “a decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/“.

Il portale è operativo?

Al momento no, per cui è prevista una fase transitoria, che prevede l’invio di una PEC per autocertificare il possesso dei requisiti.

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.”

Quali requisiti?

Ne abbiamo già parlato in questo articolo.

Di seguito sono brevemente riassunti.

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 oppure, se lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • Avvenuta designazione dell’RSPP.

Il regolamento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 che regola le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il decreto affronta diversi aspetti, ed in particolare stabilisce le modalità e i requisiti per la richiesta della patente a punti: il legale rappresentante dell’azienda o il lavoratore autonomo devono presentare domanda tramite il portale dell’ispettorato del lavoro, potendo anche avvalendosi di un soggetto delegato in forma scritta.

In data 23 settembre l’INL ha emesso una circolare esplicativa (riportata di seguito) in cui illustra come sia possibile presentare, utilizzando un apposito modello allegato alla circolare stessa da inviarsi via PEC, una dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti come richiesto dall’articolo 27 comma 1 del D. Lgs 81/2008, valido fino al 31 ottobre 2024, che vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro tale data.

Dal 01 novembre 2024 non sarà infatti più possibile operare in cantiere con la sola dichiarazione sostitutiva presentata via PEC.

Come ottenere la patente a punti?

Per quanto il decreto entri in vigore come da programma il 01 ottobre 2024, al momento della stesura della presente informativa (24 settembre 2024) la sezione dedicata del portale dell’ispettorato del lavoro non è ancora attiva.

Si ricorda che per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa (o il lavoratore autonomo) devono possedere, come indicato nella legge n.56/2024:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 oppure, se lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  3. Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. Avvenuta designazione dell’RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sono richiesti per tutte le categorie, come indicato per i punti d), e) ed f).

È possibile ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per i punti a), c), ed e), e ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i punti b), d), ed f). In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra riportati, in seguito di controlli successivi la rilascio, verrà revocata. A seguito della revoca l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno richiedere il rilascio di una nuova patente prima che siano trascorsi 12 mesi dalla revoca.

La circolare INL

La Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

[A cura di: Dott. Matteo Melli, Dott. Luca Ferrari – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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www.syrios.it - info@syrios.it


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