Patente a punti: focus sulla circolare INL n.4 del 23 settembre 2024

Premessa

Con l’emanazione del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 e la sua sucessiva conversione in legge il 29 aprile 2024 (n. 56) viene introdotta la patente a crediti (o a punti) nei cantieri temporanei o mobili (di cui abbiamo già parlato qui).

Questo articolo ha come obiettivo quello di illustrare le principali novità (e chiarimenti) introdotte dall’emanazione, in data 23 settembre 2024, della circolare INL n.4.

La domanda: dove si presenta?

A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi, accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, possono presentare domanda per ottenere la patente a crediti (rilasciata in formato digitale).

Autocertificazione: modalità provvisoria

Per le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, dal 23 settembre 2024 deve essere presentata una dichiarazione/autocertificazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti previsti per l’idoneità al rilascio della patente a punti (di cui abbiamo già parlato in questo articolo).

Per farlo occorre compilare il documento “Allegato alla Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – Autocertificazione Requisiti Patente” (scaricabile sul sito dell’ispettorato nazionale del lavoro) ed inviarlo tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della dichiarazione sostitutiva tramite PEC avrà validità fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la medesima data. Dal 1° novembre 2024 non sarà infatti possibile operare in cantiere senza aver effettuato la richiesta di rilascio tramite il portale dell’INL.

Quali informazioni sono riportatesulla patente?

  1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. data di rilascio e numero della patente;
  4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Chi può visualizzare la patente?

Oltre al titolare della patente, altri soggetti/enti che hanno la facoltà di visualizzare i contenuti della patente a punti sono:

  • Un suo delegato;
  • Il responsabile dei lavori;
  • Il CSP/CSE;
  • L’RLS o RLST;
  • Gli organismi paritetici
  • Le pubbliche amministrazioni

Patente: quanti crediti occorrono?

Di base la patente a punti viene rilasciata con un punteggio minimo di 30 crediti.

Questi sono però incrementabili in base a:

  • storicità dell’azienda, ovvero in base alla data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (fino a 10 crediti)
  • la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa (sino a un massimo di 20 crediti).
  • Possesso di certificazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro (sino a trenta 30 crediti)
  • attività, investimenti o formazione (fino a 10 crediti)

Il riconoscimento dei crediti viene effettuato al momento della presentazione della domanda di rilascio della patente sul portale dell’INL.

In caso di illeciti che cosa accade?

La decurtazione dei punti viene effettuata a decorrere del 1° ottobre 2024 a prescindere dal rilascio effettivo o meno della patente (vengono decurtati punti previamente anche in caso di possesso di dichiarazione sostitutiva, che ricordiamo essere valida fino al 31 ottobre). Il numero di punti decurtati dipende dalla gravità della violazione accertata. Per ulteriori dettagli si rimanda alla tabella presente in questo articolo.

Inoltre:

  • Nel caso in cui in un’ispezione sussistano più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave;
  • Le imprese e gli autonomi possono operare in cantieri temporanei o mobili fintanto che il punteggio non sia inferiore a 15 crediti.

E in caso di infortunio grave o gravissimo?

In caso di infortunio grave o gravissimo da cui deriva “la morte di uno o più lavoratori, l’inabilità permanente o una menomazione irreversibile”, può essere prevista la SOSPENSIONE della patente per un massimo di 12 mesi.

La sospensione è obbligatoriamente subordinata all’accertamento di un nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento (omissivo o commissivo) tenuto dal datore di lavoro, da eventuale delegato o dal dirigente e si realizza solo quando viene accertata una “colpa grave” (eccezion fatta a seguito di infortunio mortale, per il quale la sospensione è obbligatoria fatto salvo di diversa valutazione da parte dell’INL).

Nota bene: la “colpa grave” si realizza genericamente quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure (preventive e protettive) volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Al provvedimento di sospensione è però possibile presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente che lo ha adottato. La Direzione ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso. Se entro tale termine la direzione non si pronuncia il provvedimento di sospensione perde efficacia.

La perdita di efficacia della sospensione, a qualunque titolo (decorso il termine o mediante riscontro positivo successivo ad un ricorso), impone “entro congruo termine” una verifica da parte della direzione volta a verificare che le condizioni di sicurezza siano state ripristinate.

Fusioni e trasformazioni

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Le circostanze sopradescritte sono subordinate al possesso della patente a crediti per tutti i soggetti interessati.

[A cura di: Dott. Lorenzo Iori, Syrios Srl]

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