Lombardia – Contributi sicurezza sanitaria | COVID-19

Come si legge sul sito di Regione Lombardia, la Misura “Safe Working“, i cui criteri sono stati approvati con la Delibera di Giunta regionale XI/3110 del 05/05/2020, intende sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’adozione di misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori.

Beneficiari

I beneficiari sono micro e piccole imprese lombarde (definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014) aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi, dell’istruzione e dello sport.

Esclusioni

Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell’impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.

Contributi

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, fino al 60% delle spese ammesse per le piccole imprese e fino al 70% per le micro imprese.

Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro e l’investimento minimo è fissato in  2.000 euro.

I tempi

Sono ammissibili spese sostenute a partire dal 22 marzo 2020

Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione potranno essere presentate a partire dal 28 maggio 2020 e dovranno pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2020.

Spese ammissibili

SPESE IN CONTO CAPITALE

a. macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
b. apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;
c. interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
d. interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;
e. strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);
f. termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
g. strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche
in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
h. attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali.

SPESE IN CONTO CORRENTE

i. dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e , nel limite di 1.000 euro per impresa.
j. servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;
k. strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
l. costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;
m. spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese.

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