Il 20 marzo 2019 è entrata in vigore la nuova delibera n. 311 del 04 marzo – “Criteri e modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi della L.R. n. 11/2003 e smi”, la quale modifica alcuni criteri relativi all’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti.

La formazione per gli operatori alimentari può essere svolta direttamente dalle imprese nei confronti del personale di appartenenza, a patto che siano rispettati tutti i requisiti previsti. Tale formazione deve prevedere un aggiornamento periodico e deve essere documentata attraverso il possesso dell’attestato formativo.

Formazione BASE

Il corso base è rivolto ai soggetti che non hanno mai conseguito un attestato di formazione, ed ha la durata complessiva di 3 ore.

La formazione base può essere erogata da:

  • Aziende sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di Sanità Pubblica;
  • Enti di formazione professionale;
  • Associazioni di categoria del settore;
  • Operatori del settore alimentare, solo per il proprio personale alimentarista;

La novità principale apportata dalla nuova delibera in riferimento alla formazione di base è che non saranno più disponibili i corsi gratuiti organizzati direttamente dall’AUSL, ma essi saranno soggetti al pagamento di un ticket in riferimento al tariffario regionale.

Corsi di AGGIORNAMENTO

Alla scadenza dell’attestato (triennale per i soggetti ricadenti nel livello 2 e quinquennale per i soggetti ricadenti nel livello 1, si veda capitolo sotto “Classificazione delle mansioni di rischio”), l’operatore del settore sanitario deve provvedere all’aggiornamento della formazione, la quale ha una durata minima di 3 ore.

L’aggiornamento della formazione può essere erogata da:

  • Enti di formazione professionale;
  • Associazioni di categoria del settore;
  • Operatori del settore alimentare, solo per il proprio personale alimentarista;

La novità principale apportata dalla nuova delibera in riferimento all’aggiornamento della formazione è che l’AUSL non potrà più organizzare corsi di aggiornamento, ma solamente corsi base.

Formazione a distanza

Sia la formazione base che l’aggiornamento possono essere effettuati mediante l’utilizzo di strumenti FAD (Formazione a Distanza), quindi mediante corsi online accreditati.

Chi è soggetto?

Tutti gli addetti alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti, nonché gli operatori del settore alimentare (OSA) o i responsabili dei piani di autocrontrollo, devono essere in possesso di un adeguato attestato che provi l’avvenuta formazione secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla nuova delibera di cui sopra.

Tale formazione deve essere appropriata in relazione alla tipologia di mansione svolta e all’impresa in cui si opera.

Classificazione delle mansioni a rischio

  1. Livello 2 à Obbligo di formazione e attestato, con validità triennale
  2. cuochi;
  3. pasticceri;
  4. gelatai (produzione);
  5. addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
  6. addetti alla produzione di pasta fresca;
  7. addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori;
  8. addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi;
  9. addetti alla produzione di ovoprodotti.

In questo livello, l’unica variazione apportata dalla nuova delibera è la cancellazione della voce “salumieri” dall’elenco di cui sopra.

  • Livello 1 à Obbligo di formazione e attestato, con validità quinquennale
  • baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande);
  • fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi;
  • addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili, esclusi gli ortofrutticoli;
  • addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma;
  • personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.

In questo livello, le variazioni apportate dalla nuova delibera sono:

  • modifica della durata di validità dell’attestato, non più triennale ma quinquennale;
  • modifica della 3° voce con l’inserimento della parola “deperibili”;
  • aggiunta la voce “addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma”.
  • Livello 0 à Esclusione dall’obbligo di formazione
  • baristi (sola somministrazione di bevande);
  • camerieri;
  • lavapiatti;
  • addetti all’industria conserviera;
  • addetti alla produzione delle paste alimentari secche;
  • trasportatori/magazzinieri;
  • addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
  • addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;
  • addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
  • tabaccai e farmacisti;
  • promoter;
  • addetti alle pulizie in strutture alberghieri e collettive;
  • personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;
  • personale docente nelle strutture scolastiche;
  • addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale;
  • addetti all’imballaggio delle uova;
  • addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi A) e B).

In questo livello, l’unica variazione apportata dalla nuova delibera è la cancellazione della voce “addetti alla vendita del pesce” dall’elenco di cui sopra.

Quanto tempo ho a disposizione?

L’attestato di formazione, secondo quanto riportato nella delibera, deve essere acquisito prima di essere adibiti ad una delle mansioni ricadenti nei livelli 1 (medio rischio) e 2 (alto rischio). Se ciò non fosse possibile, il personale alimentarista neo assunto e non ancora formato, può comunque essere avviato alla mansione, purché sotto il diretto controllo del responsabile dell’impresa alimentare o di un suo delegato, fatto salvo però l’obbligo di completare la formazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.

Soggetti esonerati

I soggetti in possesso dei titoli di studio elencati sotto, possono essere esonerati dalla formazione in quanto il requisito si ritiene già soddisfatto. Per essere esonerati però, tali soggetti devono richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica il rilascio d’ufficio di una dichiarazione attestante il possesso permanente dei requisiti di formazione alimentarista.

Diploma:

  • scuola alberghiera (5 anni);
  • perito agrario e agrotecnico;
  • perito industriale ad indirizzo tecnologico alimentare.

Laurea:

  • medicina e chirurgia;
  • scienze biologiche;
  • farmacia;
  • medicina veterinaria;
  • tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario;
  • infermieristica;
  • scienze e tecnologia alimentare;
  • dietistica;
  • agraria;
  • scienza e tecnologia delle produzioni animali.

Verifica della formazione

La verifica di avvenuta formazione degli operatori alimentaristi, è effettuata dagli operatori addetti al controllo dell’autorità competente, mediante la verifica documentale degli attestati e dei progetti formativi e mediante la verifica dell’applicazione delle corrette misure igienico sanitarie.

[a cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Syrios Srl]


Pagine a cura di:

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