Il 01 giugno 2015 entrano in vigore nuove regole inerenti la classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo. Si ricorda che la responsabilità della corretta classificazione del rifiuto è in capo al produttore.

Classificazione rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti (CER)

Rifiuti e classificazione

Le nuove disposizioni che entrano in vigore il 01 giugno 2015 sono le seguenti:

  • il Regolamento (UE) n. 1357/2014, che ha rivisto le caratteristiche di pericolo ed entra in vigore il prossimo 01 giugno 2015;
  • la Decisione 2014/955/UE ha modificato l’Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) e anch’essa entra in vigore il prossimo 01 giugno 2015.

ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (CER)

Nella Decisione 2014/955/UE (nuovo Elenco CER) le variazioni non sono particolarmente importanti (sebbene vengano modificati alcuni codici – vedi).

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Di particolare rilievo la variazione delle caratteristiche di pericolo introdotta con il Regolamento UE 1357/2014.

Da H ad HP – Prima e poco significativa novità è che non si chiameranno più “H” bensì “HP” (HP1 esplosivo, HP2 comburente, HP3 infiammabile, HP4 irritante, ecc.).

Nuovi criteri e nuovi valori soglia – Seconda e importante novità è che le HP cambiano (cambia l’elenco) e sono attribuite con modalità diverse da prima: non cambiano i metodi di prova, ma cambiano i valori soglia di concentrazione che possono determinare l’introduzione di una caratteristica di pericolo.

Le nuove caratteristiche di pericolo: Regolamento UE 1357-2014

Perché è così importante?

Una errata classificazione del rifiuto potrebbe essere rilevata in caso di controllo al produttore oppure, soprattutto (con maggiore probabilità), presso lo smaltitore, coinvolgendo inevitabilmente tutti: destinatario, trasportatore ma anche produttore. Il motivo è che una errata classificazione e caratterizzazione del rifiuto, potrebbe significare averlo affidato ad un trasportatore o smaltitore non autorizzato, venendosi (potenzialmente) a configurare quindi anche il reato di gestione illecita di rifiuti, con tutto ciò che comporta a livello di sanzioni amministrative e penali.

Che cosa fare?

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

E’ importante effettuare un passaggio di verifica della classificazione attribuita ai rifiuti, che non necessariamente ne comporta una modifica.

La classificazione può essere effettuata in diversi modi, a seconda dell’origine, della tipologia e delle caratteristiche del rifiuto: attraverso l’acquisizione di informazioni sul processo di produzione, attraverso le schede di sicurezza dei prodotti o sostanze chimiche utilizzate, oppure anche mediante campionamento e analisi del rifiuto. Soprattutto in ques’ultimo caso, riferito in particolare ai rifiuti a cui sono attribuiti codici CER “speculari” (pericoloso e non – a seconda delle concentrazioni) possono verificarsi variazioni in relazione alle novità normative.

Consigliabile inoltre mantenere traccia documentata della modalità di classificazione del rifiuto, ad es. mediante una apposita scheda.

Vedi: nuovo elenco europeo dei rifiuti e classificazione.

AUTORIZZAZIONI – Attenzione!

Inoltre si ricorda che è posto in capo al produttore anche l’obbligo di consegnare i propri rifiuti a soggetti autorizzati. E’ essenziale quindi verificare le autorizzazioni dei propri trasportatori e smaltitori.

Con il SISTRI come comportarsi?

Vedi: SISTRI e nuova classificazione rifiuti.

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One Response to 01 giugno 2015 – Novità classificazione rifiuti
  1. […] abbiamo già avuto modo di illustrare con un articolo dedicato, il prossimo il 01 giugno 2015 entrano in vigore nuove regole inerenti la classificazione dei […]

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