Nuovo elenco europeo dei rifiuti e classificazione

Industrial waste skipsImportanti novità normative di recente e prossima entrata in vigore, investono la materia rifiuti e sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

  • il DDL “Competitività”, poi convertito in L. 116/2014, ha introdotto alcune modifiche a livello di modalità di classificazione dei rifiuti, già in vigore a partire dal 18 febbraio 2015;
  • il Regolamento (UE) n. 1357/2014 ha rivisto le caratteristiche di pericolo ed entra in vigore il prossimo 01 giugno 2015;
  • la Decisione 2014/955/UE ha modificato l’Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) e anch’essa entra in vigore il prossimo 01 giugno 2015.

Nel seguito cercheremo di delineare gli aspetti principali, in modo sintetico e inevitabilmente non esaustivo.

Classificazione dei rifiuti

Quando

Per prima cosa viene specificato che il rifiuto deve sempre essere classificato prima che sia allontanato dal luogo di produzione.

Come

Come già previsto dal precedente “catalogo europeo dei rifiuti”, la nuova Decisione 955/2014, fornisce alcune indicazioni per la corretta classificazione del rifiuto.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
  • se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  • se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
  • se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Sotto il profilo delle eventuali caratteristiche di pericolo la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata seguendo questi criteri:

  1. se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso che non ha un codice speculare, esso è da considerarsi pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione e occorre determinare il grado di pericolosità secondo la scala H1 ad H15;
  2. se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso che non ha un codice “speculare”, esso va considerato non pericoloso senza ulteriore specificazione;
  3. se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno, dovranno essere determinate le relative proprietà di pericolo, attraverso specifiche indagini di seguito riportate.

Indagini di approfondimento

Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

  • la scheda informativa del produttore;
  • la conoscenza del processo chimico;
  • il campionamento e l’analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

  • la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
  • le fonti informative europee ed internazionali;
  • la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica
con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Nel dubbio

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Attenzione! [disposizione che ha aperto numerose contestazioni] – “Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.”

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Il Regolamento (UE) n.1357/2014 abroga e sostituisce quella parte della direttiva rifiuti (direttiva 2008/98/CE ) che elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (codici H).
La nuova classificazione entra in vigore dal 1 giugno 2015 in parallelo alla piena operatività del regolamento CLP che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose, al quale intende allinearsi (vedi: CLP).
Le nuove caratteristiche di pericolo da attribuire ai rifiuti a partire dal 1 giugno 2015 si chiamano HP (HP1 esplosivo, HP2 comburente, HP3 infiammabile, HP4 irritante, ecc.)

Le HP sono attribuite sulla base delle indagini effettuate sul rifiuto e sopra descritte, che abbiano evidenziato la presenza di sostanze pericolose che presentano indicazioni di pericolo H specifiche in concentrazione superiore a valori di soglia indicati e sulla base di metodi prova descritti nel regolamento (CE) n.440/2008 oppure in altri metodi di prova e linee guida riconoscibili a livello internazionale.

Il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti

La Decisione della Commissione 2014/955/UE modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

All’interno del testo della decisione è riportato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (contenente i codici CER) armonizzato secondo le nuove caratteristiche di pericolosità dei rifiuti di cui all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, recentemente modificato dal Regolamento 1357/2014, che entreranno in vigore dal 1 giugno 2015. Il nuovo C.E.R. modifica l’allegato della decisione 2000/532/CE e sostituisce, dal 1 giugno 2015, l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, l’Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.

DEC 955-2014-UE – Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti

 

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