Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi libretti

caldaiaIn attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.

La proroga

La scadenza inizialmente fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre 2014: da quella data gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.

I nuovi modelli sono reperibili a questo link.

Controlli e registrazioni

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Gas fluoruratiLe  operazioni   di   controllo   ed   eventuale   manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi  del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso  e  la  manutenzione  rese  disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto  ai  sensi  della  normativa vigente. Qualora  l’impresa  installatrice  non  abbia  fornito  proprie istruzioni specifiche,  o  queste  non  siano  piu’  disponibili,  le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e dei dispositivi facenti parte  dell’impianto  termico  devono  essere eseguite  conformemente  alle  prescrizioni  e  con  la  periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Controlli di efficienza energetica

In  occasione  degli  interventi  di  controllo  ed   eventuale manutenzione  su   impianti   termici   di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale  maggiore di 10 kW e  sugli  impianti  di  climatizzazione  estiva  di  potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità  dei  sistemi di  regolazione  della  temperatura  centrale  e  locale  nei  locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei  sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Al  termine  delle  operazioni  di  controllo,  l’operatore  che effettua  il  controllo  provvede  a  redigere  e  sottoscrivere  uno specifico  Rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica,  come indicato nell’Allegato A del decreto.

Ispezioni degli organismi di controllo

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo,  le autorità competenti  effettuano  gli  accertamenti  e  le  ispezioni necessari all’osservanza delle norme  relative  al  contenimento  dei consumi di  energia  nell’esercizio  e  manutenzione  degli  impianti termici, secondo criteri definiti dal decreto.

Domande frequenti (FAQ) sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.