CLP – Classificazione ed etichettatura sostanze pericolose

regolamento clpA partire dal 01 giugno 2015, termina la fase transitoria ed entra definitivamente in vigore il regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il CLP richiede di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d’immetterle sul mercato e si basa sul sistema globale armonizzato, approvato dalle Nazioni Unite (denominato GHS), al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, oltre al libero movimento di sostanze, miscele e articoli.

Pur essendo gli obblighi previsti dal regolamento CLP simili alla precedente legislazione dell’UE, vi sono tuttavia alcune importanti differenze. Un elevatissimo numero di prodotti deve infatti essere ri-etichettato ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detergenti, oltre che miscele industriali.

Nel seguito saranno fornite alcune brevi indicazioni (sintetiche e non esaustive) unicamente per utilizzatori a valle e distributori.

Utilizzatore a valle: che cosa fare?

Per l’utilizzatore a valle di sostanze e prodotti chimici di fondamentale importanza, a livello di implicazioni in fatto di salute e scurezza:

  • richiedere schede di sicurezza aggiornate (SDS);
  • formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette e sulle schede;
  • verificare che l’uso della sostanza o miscela sia riportato nelle schede di sicurezza o negli scenari allegati e in particolare che non sia sconsigliato;
  • seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza;
  • verificare se la classificazione è stata modificata;
  • valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi sul luogo di lavoro, se necessario.

[Si veda anche il presente articolo.]

Distributore: che cosa fare?

I distributori sono obbligati a garantire che le proprie sostanze e miscele siano etichettate e imballate conformemente ai titoli III e IV del regolamento CLP prima di immetterle sul mercato.

È possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d’approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso (articolo 4 del regolamento CLP). Si deve comunque assicurare la disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell’etichettatura (ad esempio, la scheda di dati di sicurezza) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l’ultima volta la sostanza o miscela.

Per gli eventuali prodotti già sul mercato al 01 giugno 2015, vale la deroga ex art. 61: “In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 01 giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 01 giugno 2017.”

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Per una verifica della situazione o per qualunque chiarimento i ns uffici sono a disposizione.

[fonte: ECHA, OSHA]