Emissioni in atmosfera – Rinnovi e scadenze

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 è stata definita una durata di validità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera pari 15 anni, oltre la quale devono essere rinnovate dall’autorità competente. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate precedentemente all’entrata in vigore di tale D.Lgs. devono essere rinnovate secondo uno specifico calendario.

Calendario previsto dal DLgs 152/2006

Il calendario predisposto dal DLgs 152/2006 [a livello nazionale] è il seguente:

Emissioni in atmosferaa) tra il 29/4/2006 e il 31/12/2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1/1/2012 e il 31/12/2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1/1/2014 e il 31/12/2015 per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

Regione Lombardia, al fine di assicurare un esercizio uniforme e coordinato sul territorio lombardo delle funzioni trasferite alle province in merito al rilascio, alla modifica ed al rinnovo delle autorizzazioni, ha predisposto uno specifico calendario per la presentazione dei rinnovi delle autorizzazioni esistenti, che si riporta nel seguito.

Date di rilascio autorizzazioni esistenti e termini per le domande di rinnovo

  • Autorizzazioni rilasciate fino al 31/12/1988 (autor. Tacite ex art. 12 dpr 203/88) Entro il 31/12/2011 (termine scaduto)
  • Autorizzazioni rilasciate tra il 01/01/1989 ed il 31/12/1995 -> rinnovo da effettuare tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012
  • Autorizzazioni rilasciate tra il 01/01/1996 ed il 31/12/1999 rinnovo da effettuare tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2013
  • Autorizzazioni rilasciate tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2002 rinnovo da effettuare tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2014
  • Autorizzazioni rilasciate tra il 01/01/2003 ed il 29/04/2006 rinnovo da effettuare tra il 01/01/2015 ed il 31/12/2015

Emissioni e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Con le modifiche introdotte dal DPR 59/2013 alcune attività potrebbero rientrare tra quelle con autorizzazione “ordinaria” (ex art. 269) e quindi soggette a rinnovo da ottenere attraverso la nuova procedura di Autorizzazione unica Ambientale (AUA).

Si ricorda che la mancata presentazione della domanda per il rinnovo dell’Autorizzazione determina la decadenza dell’Autorizzazione in essere; l’esercizio degli impianti senza la prevista autorizzazione comporta le sanzioni previste dall’art. 279 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autorizzazione Unica Ambientale – Vedi anche:

Il nostro studio è a disposizione per qualunque chiarimento così come per supportare le aziende nella presentazione delle domande di rinnovo.

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