Il 20 gennaio 2019 scade il termine per la presentazione della dichiarazione periodica del Contributo Ambientale Conai con periodicità annuale. Si tratta di una scadenza comune a tutti i soggetti obbligati: per chi presenta la dichiarazione annualmente il 20 gennaio rappresenta l’ultima data utile per presentare la dichiarazione periodica riferita all’intero anno 2018; per chi la presenta trimestralmente il 20 gennaio rappresenta il termine per presentare la dichiarazione relativa all’ultimo trimestre 2018 (ottobre-dicembre), mentre, per chi la presenta mensilmente, entro il 20 gennaio deve essere presentata la dichiarazione riferita al mese di dicembre 2018.

Chi è obbligato?

In particolare tutti i produttori di imballaggi che effettuano la prima cessione sono obbligati a presentare la dichiarazione periodica.

Ma attenzione! Non solo! Anche chi importa imballaggi dall’estero (vuoti ma anche pieni – ossia merci imballate – si ricorda che Conai considera allo stesso modo le importazioni da Paesi UE e da Paesi extra-UE) è tenuto a presentare la dichiarazione periodica, con modalità diverse a seconda che gli imballaggi importati siano pieni o vuoti.

Con quali modalità si presenta la dichiarazione periodica?

La dichiarazione periodica si presenta tramite la compilazione di un apposito modulo che cambia a seconda del dichiarante. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente on-line, collegandosi al sito http://www.conai.org/, accedendo con le proprie credenziali alla sezione Dichiarazioni online.

In estrema sintesi (sono informazioni non esaustive e complete – si raccomanda di riferirsi alla apposita Guida CONAI), i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti devono compilare il modulo 6.1 specifico per ogni classe di materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, ecc.), inserendo i quantitativi degli imballaggi trattati nel periodo di riferimento. Su tale quantitativo verrà calcolato il valore del Contributo Ambientale da versare.

Merci imballate dall’estero

Gli importatori di imballaggi pieni, invece, compilano il modulo 6.2. Generalmente anche gli importatori di imballaggi pieni devono indicare, nella dichiarazione, il peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento suddivisi per materiale. Tuttavia, solamente in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio elevato numero di fornitori esteri, impossibilità di ottenere le schede dei prodotti dai fornitori, ecc.), l’importatore di imballaggi pieni può ricorrere alla procedura semplificata. In tal caso il calcolo del Contributo Ambientale avviene in modo forfetario, seguendo una delle seguenti possibilità:

  • applicando un aliquota sul valore totale delle importazioni (sia da Paesi europei che da Paesi extra-UE) del periodo di riferimento: l’aliquota è pari a 0,13% per l’importazione di prodotti alimentari e a 0,06% per quelli non alimentari;
  • conoscendo il peso totale degli imballaggi importati, senza distinguere tra le tipologie di materiale: in tal caso il valore del Contributo Ambientale viene ottenuto utilizzando come prezzo unitario 52,00 euro/tonnellata.

Se si ricorre alla procedura semplificata, nella dichiarazione periodica si dovrà inserire il valore totale delle importazioni o, in alternativa, il peso totale degli imballaggi importati.

CONAI e fatturazione elettronica

Si ricorda che, con l’introduzione della fatturazione elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019 il Conai richiede anche l’indirizzo pec e il codice SDI (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) del soggetto dichiarante. Tali dati servono a Conai per l’emissione delle fatture relative al Contributo Ambientale da versare.

Le sanzioni

Dal sito CONAI: il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

  1. omessa applicazione del Contributo Ambientale;
  2. omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 11, l’accertamento della effettiva applicazione;
  3. omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
  4. infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
  5. utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

  • 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
  • 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

  • ai sensi dell’art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
  • in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un’omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento Consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 euro (Art. 13, comma 6 del Regolamento). Le sanzioni sono inoltre ridotte ad un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte di CONAI. Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) o b).

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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