Relazione di riferimento e procedura di assoggettabilità

AIA - Relazione riferimentoAvevamo già avuto modo di anticipare in questa pagina la firma del DM 272/2014, in materia di relazione di riferimento.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2015 ed è entrato di conseguenza in vigore il 22 gennaio 2015.

Nel seguito cercheremo di riassumere gli aspetti principali.

Relazione di riferimento: che cos’è

La Relazione di riferimento è definita dall’art. 5 comma 1) lettera  v-bis): “relazione di riferimento’: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”

Ancora: “Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché’, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità’ di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù’ di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra’ conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE“.

Modalità di presentazione della relazione di riferimento

Le modalità per la presentazione della relazione di riferimento sono definite dal DM 272/2014, recante: “Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, c. 1, lett. v-bis, Dlgs n. 152/2006” [mod. dal Dlgs n. 46/2014, ndr].

I contenuti minimi della relazione sono definiti dall’art. 5 al decreto, che richiama gli allegati 2 e 3 (il decreto è scaricabile in calce al presente).

Chi deve presentarla

La Relazione di riferimento deve essere presentata da parte dei soggetti sotto riportati:

  • a) tutti i  gestori degli impianti elencati in Allegato XII alla parte seconda del Dlgs n. 152/2006, ovvero i gestori di installazioni in AIA statale, “con esclusione – peraltro – di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale” (articolo 3, comma 1, Dm n. 272/2014);
  • b) i gestori di impianti ex Allegato VIII (soggetti ad AIA regionale), parte seconda del Dlgs n. 152/2006, qualora la procedura di cui all’Allegato I del nuovo decreto riveli, al termine, una effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell’installazione tali da poter essere considerate “pertinenti” in tal senso (articolo 3, commi 1 e 2, nuovo decreto).

Termini di presentazione

Relazione di riferimento

Il termine di presentazione della relazione di riferimento è fissato in un anno dall’entrata in vigore dello stesso quindi scade il 22 gennaio 2016.

Procedura di assoggettabilità

Il termine di presentazione della presentazione degli esiti della procedura di assoggettabilità alla Relazione di riferimento è fissato in tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il prossimo 22 aprile 2015.

 

Il decreto: DM_13_11_2014_272