Il caso Regione Lombardia

La DGR 18 dicembre 2017 – n. X/7570 della regione Lombardia chiarisce, per le differenti tipologie di modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, i criteri utili per stabilire il carattere “sostanziale” o “non sostanziale” delle modifiche previste, individuando quindi le relative procedure amministrative da seguire.

A tal proposito, l’art. 268 lett. m-bis) del DLgs 152/2006 definisce:

modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa
delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle
stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente; […]
”.

Il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 definisce inoltre “modifica sostanziale: ogni modifica
considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano
gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale
compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti
negativi e significativi sull’ambiente
”.

A seguito di queste definizioni, sempre il DPR 59/2013, con l’articolo 6, al 1° comma, riporta che “il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione all’autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica. L’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione”. Questo è il caso in cui la modifica non sia sostanziale.

Per quanto concerne invece le modifiche sostanziali, il comma 2 stabilisce che il gestore presenti una domanda di autorizzazione, esattamente come nel caso di presentazione di una nuova domanda di AUA, la quale andrà a sostituire la precedente.

Inoltre, nel caso di presentazione da parte del gestore di comunicazioni di modifica
non sostanziale
l’autorità competente, se ritiene che tale modifica non possa essere considerata tale ma ricada all’interno delle modifiche sostanziali, è tenuta a darne comunicazione al gestore entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione.

Modifica sostanziale quando?

La DGR n. X/7570, di cui sopra, riporta un riassunto, ai sensi della normativa, delle condizioni per cui una modifica possa essere considerata sostanziale. Si riporta nel seguito la tabella riassuntiva.

Tabella 1 – Modifiche sostanziali

Modifica non sostanziale quando?

Una modifica può configurarsi come non sostanziale, ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera, laddove non si verifichi, rispetto alla situazione autorizzata, un incremento degli inquinanti emessi dallo stabilimento tale da produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute.

Si possono suddividere tre casi principali:

  1. modifiche
    che interessano interventi che prevedono esclusivamente l’alterazione tecnica
    delle condizioni di convogliabilità;
  2. modifiche
    che interessano il ciclo produttivo, senza però l’attivazione di nuovi punti di
    emissione;
  3. modifiche
    che prevedono l’attivazione di nuovi punti di emissione senza però l’aumento o
    con un aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi[1].

Anche per questa tipologia di modifiche la DGR n. X/7570 riporta un riassunto, ai sensi della normativa, delle condizioni per cui una modifica possa essere considerata non sostanziale. Si riportano nel seguito le tabelle riassuntive suddivise nei 3 casi citati precedentemente.

Tabella 2 – tabella per l’individuazione delle modifiche non sostanziali

Altre casistiche

Nel caso di interventi non riconducibili a nessuna delle casistiche di cui sopra, sia per quanto riguarda le modifiche sostanziali, sia per quanto concerne le modifiche non sostanziali, il Gestore ha il compito di quantificare i possibili impatti derivanti dalla modifica, mentre l’Autorità competente ha il compito di valutarne la sostanzialità e la necessità di richiedere, da parte del Gestore, l’eventuale autorizzazione.


[1] A livello generale, si intende per aumento non significativo del flusso di massa quell’incremento non superiore al 10% per gli stabilimenti collocati in Fascia 1 ai sensi della dgr 3934/2012 e non superiore al 25% per tutti gli altri stabilimenti.

[A cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Syrios Srl]

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