AIA-IPPC: da Regione Lombardia le prime indicazioni operative al rilascio delle “nuove” autorizzazioni

Con la DGR X/2645 del 14 novembre 2014, Regione Lombardia definisce le modalità operative per il rilascio di nuove autorizzazioni per le attività “non già soggette”.

Premessa

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014, i Gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, come introdotto dal decreto legislativo 128/2010, erano tenuti alla presentazione dell’istanza per il primo rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) entro il 7 settembre 2014.

AIAL’autorità competente al rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale relativa alle installazioni esistenti di nuovo assoggettamento ai sensi del D. Lgs. 46/2014 è la Regione.

L’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina IPPC introdotto con le recenti norme comunitarie (Direttiva 2010/75/UE) e nazionali di recepimento (D. Lgs. 46/2014) consegue alla modifica di diverse categorie del settore industriale e delle attività di gestione di rifiuti come ricordato nella DGR Regionale.

Con la DGR X/2645 del 14 novembre 2014, Regione Lombardia fornisce le  «Indicazioni operative per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA» ai sensi dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. 46/2014».

Tempi e transitorio

Per prima cosa sono definiti i tempi. L’l’autorità competente regionale conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze in argomento entro l’8 luglio 2015 (primo giorno lavorativo dopo la scadenza del 7 luglio 2015 indicata dalla Legge) nei casi in cui la relativa istanza sia stata presentata in tempo utile per il rispetto dei termini istruttori. Nelle more della conclusione dell’istruttoria di dette istanze, e comunque non oltre l’8 luglio 2015, gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti (fino all’8 luglio 2015).

Procedure

La DGR definisce quindi le procedure, compresi tempi e modalità di istruttoria, per quanto riguarda:

  • Fase d’iniziativa (a cura del gestore – proponente, comprese le prime verifiche formali e l’avvio del procedimento)
  • Fase istruttoria (esame della pratica e parere degli enti)
  • Fase decisoria (Conferenza di Servizi, eventuali richieste di integrazione, fino all’ottenimento dell’autorizzazione).

Sono anche definite le indicazioni operative per l’espletamento dei procedimenti conseguenti a istanze ex art. 29,
comma 2, del D. Lgs. 46/2014 con contestuale richiesta di autorizzazione di modifiche sostanziali o con comunicazioni di modifiche non sostanziali.

Per i dettagli si rimanda al testo della DGR.

DGR Lombardia AIA novembre 2014

One Response to Autorizzazione Integrata Ambientale – Indicazioni operative
  1. […] successiva DGR X/2645 del 14 novembre 2014, di cui abbiamo già accennato in questa pagina, Regione Lombardia definisce le modalità […]

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