In vigore il DPR 59/2013 in materia di AUA

AUA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il DPR 59/2013 relativo alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Il decreto prevede che i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui all’articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

I titoli abilitativi in materia ambientale rientranti nell’AUA, di seguito elencati sono:

    1. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del DLgs 152/06;
    2. comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del DLgs 152/06, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
    3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del DLgs 152/06 (autorizzazione con procedure ordinarie);
    4. autorizzazione generale alle emissioni i atmosfera di cui all’art. 272 del DLgs 152/06;
    5. comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di impatto acustico;
    6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99;
    7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del DLgs 152/06. 

L’autorità competente alla formazione dell’A.U.A. è la Provincia, mentre lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato come l’unico punto di accesso per il richiedente, è l’organo che riceve l’istanza e che rilascia il provvedimento  in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto.

La domanda di A.U.A. deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, così come indicato all’art. 4 del DPR 59/2013.

La richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di solo uno dei sette titoli abilitativi di cui all’articolo 3 del decreto, fa scattare la procedura AUA.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

L’AUA dunque sostituirà tutte le autorizzazioni ambientali indicate  nel modello, portandole ad una durata pari a 15 anni. E’ facoltà delle aziende richiedere l’unificazione dei procedimenti autorizzativi in essere, presentando apposita domanda per l’ottenimento dell’A.U.A. al S.U.A.P. competente per territorio, previa richiesta di archiviazione alle amministrazioni competenti delle singole istanze già presentate. Tale opportunità consente di poter estendere a 15 anni la durata di autorizzazioni che ad oggi hanno durate nettamente inferiori (es. rifiuti, scarichi, ecc.), con conseguente semplificazione burocratica e amministrativa e riduzione dei costi.

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