Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Avvio del SISTRI

Fatte salve eventuali proroghe, dal 3 marzo 2014 i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi saranno obbligati all’utilizzo del SISTRI. Fino al 01 agosto 2014 dovrà avvenire contestualmente ai tradizionali adempimenti cartacei costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti.

ministero-ambienteLa legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013, ha infatti confermato i termini iniziali di operatività del SISTRI, ossia quello del 1° ottobre 2013 per i gestori di rifiuti e quello del 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Al fine di ammorbidire il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tracciamento dei rifiuti la stessa legge 125/2013 ha altresì allungato il regime transitorio (già noto come “doppio binario”), e ciò portando fino all’agosto 2014 sia la sospensione dell’applicazione delle sanzioni Sistri che il parallelo obbligo di tenere i tradizionali registri e formulari.

Per “enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese.

Attenzione! – Come evidenziato sul sito del SISTRI, “[…] in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti. Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.”

Che cosa fare

Iscrizione

Si ricorda che, a differenza dell’obbligo di versamento del contributo, non è mai stato sospeso l’obbligo di iscrizione. La prima cosa da fare quindi, per coloro che risultano obbligati ad utilizzare il SISTRI, è quella di effettuare (se non si è già provveduto) l’iscrizione al SISTRI.

Verifica dispositivi e password

In seconda battuta, e questo vale anche per chi ha già effettuato l’iscrizione, è bene verificare il corretto funzionamento dei dispositivi (chiavette USB) e delle relative password fornite dalla CCIAA competente per il territorio.

Per farlo, l’utente, provvede ad effettuare l’accesso all’area autenticata (digitando pin, userid e password) mediante l’utilizzo del dispositivo da verificare. Qualora la versione del software del dispositivo non sia aggiornata il Sistema guida l’utente nel processo di aggiornamento secondo quanto descritto nella “Guida Aggiornamento Software Dispositivo USB” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI.

Allineamento dati anagrafici

Come si legge sul sito del SISTRI, l’utente, dopo aver effettuato l’accesso all’area autenticata (digitando pin, userid e password) mediante l’utilizzo del dispositivo USB di una delle Unità Locali dell’Azienda, accede alla sezione “Gestione Azienda” selezionando l’apposito collegamento e verifica i dati di iscrizione al SISTRI. Nello specifico:

  • Ragione Sociale
  • Dati anagrafici del Rappresentante Legale
  • Indirizzo della Sede Legale
  • Indirizzi delle Unità Locali

In caso di disallineamenti, procede alla modifica delle informazioni secondo quanto descritto nella “Guida Gestione Azienda” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI.

Vedi anche: Circolare_SISTRI_N_1

Allineamento giacenze

Il primo step di tipo operativo sarà quello di “allineamento” delle giacenze: i rifiuti prodotti e in carico all’azienda dovranno essere inseriti nel registro cronologico.

Eventuale richiesta di cancellazione dal SISTRI

Per chi avesse effettuato l’iscrizione ma, a seguito delle successive modifiche di legge, non dovesse risultare più soggetto (questo è il caso, ad esempio, dei produttori di rifiuti speciali con più di 10 addetti, che non producono rifiuti pericolosi), è possibile effettuare la cancellazione, anche al fine di non dover versare il contributo SISTRI. E’ bene tuttavia rilevare che, come peraltro previsto dalla Circolare SISTRI n. 1 del 31 ottobre 2013, con apposito decreto le categorie di soggetti obbligati potranno subire ulteriori modifiche.

Come comunicato dal supporto tecnico a fronte di una nostra specifica richiesta, la eventuale procedura di cancellazione indicata è la seguente:

La procedura di cancellazione dal Sistri prevede l’invio di una email all’indirizzo: iscrizionemail@sistri.it con oggetto: “Cancellazione Sistri” con allegato un’autocertificazione a firma del Legale Rappresentante con la richiesta della cancellazione stessa.

Qualora avesse dei veicoli con Black Box installate occorre recarsi all’albo per eseguire una Cancellazione dei Veicoli dal sistri (con emissione di voucher per la disinstallazione delle BlackBox) e restituire i dispositivi usb dei veicoli all’albo, come previsto dalla cir. 250 del 28/02/11del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Solo successivamente alla cancellazione dei veicoli dall’albo sarà possibile eseguire la cancellazione della sua pratica Sistri.

Per i dispositivi rilasciati dalla CCIAA occorre inviarli, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con raccomandata A/R a SISTRI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.”

Dichiarazione MUD

I soggetti di cui al paragrafo precedente dovranno, qualora rientranti tra quelli individuati dalle relative norme di settore, effettuare entro il 30 aprile 2014 anche la dichiarazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione) relativa ai rifiuti prodotti e movimentati nel corso del 2013.

Ti serve aiuto?

I nostri servizi per rifiuti e SISTRI

Per un supporto per l’iscrizione o la verifica di funzionalità può contattarci a questo link o a questo indirizzo email: matteomelli.studio@gmail.com.

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