I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.

Chi può essere soggetto?

Produttori, importatori, utilizzatori di imballaggi e di merci imballate.

Tutti aderiscono al consorzio: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti. Gli utilizzatori, ossia gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).  La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio

Non tutti versano il contributo: i soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all’esportazione sono invece esentati dall’applicazione del Contributo.

Che cosa si intende per “imballaggio”?

Brochure istituzionale CONAI

Definizione di imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

L’allegato E, punto 2, al D.lgs. 152/06 precisa alcuni aspetti:

“i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.”

Attenzione! – Pallet in legno, bobine per cavi elettrici, film di polietilene, cisternette in plastica contenenti prodotti chimici…sono imballaggi.

-> Vedi lo specifico opuscolo CONAIImballaggio-CONAI

L’obbligo di dichiarazione periodica

La dichiarazione deve essere effettuata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Soglie di esenzione – Per ogni tipologia di materiale sono specificate determinate soglie di esenzione dalla dichiarazione periodica. Vedi: CONAI – Soglie di esenzione 2017

Periodicità – La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione del contributo ma sostanzialmente della quantità importata, nell’anno precedente. Nel seguito si riporta un esempio di periodicità in procedura ordinaria e semplificata

Periodicità della dichiarazione con procedura ordinaria

 

Periodicità dichiarazione in procedura semplificata

Procedure – Sono presenti procedure differenti (ordinaria e semplificata) a seconda del tipo di attività e di importazione. Le principali modalità sono riassunte nella tabella che segue.

Il contributo

Il contributo ambientale CONAI, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.

Il contributo è stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e di seguito si riporta una tabella di sintesi.

Quelle riportate sono solo alcune indicazioni di sintesi e in costante variazione.

Per definire la tua posizione e i tuoi obblighi: contattaci.

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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