A partire dal 01 gennaio 2019 saranno attive alcune novità relativamente all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), che riguardano in particolare commercianti di imballaggi vuoti,  dicitura “contributo ambientale Conai assolto”,  diversificazione contributiva degli imballaggi e  rimodulazione del CAC.

Le principali novità CONAI

Commercianti di imballaggi vuoti

Con la delibera del CdA Conai del 20 giugno 2018 sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda l’applicazione del CAC per i commercianti di imballaggi vuoti, applicabili a partire dal 1 gennaio 2019.

pallet conai imballaggi novità 2019

Se fino alla fine del 2018 il commerciante di imballaggi vuoti deve solamente indicare in fattura che il CAC è assolto (e compreso nel prezzo di vendita) e l’applicazione del CAC è in capo al produttore/fornitore di imballaggi vuoti, a partire dal 1 gennaio 2019 il commerciante di imballaggi vuoti dovrà applicare il CAC in fattura in aggiunta al prezzo di vendita in riga separata. Pertanto,dal 2019, il commerciante di imballaggi vuoti viene equiparato all’ultimo produttore di imballaggi. Gli adempimenti che spettano ai commercianti di imballaggi vuoti a partire dal 2019 sono quelli già previsti per i produttori di imballaggi vuoti, ovvero:

  • Rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, diretta per conoscenza anche al Conai, con la quale si dichiara di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC. L’attestazione in questione è quella presente sull’apposita Guida Conai denominata esenzione-cessione tra produttori;
  • Applicare il CAC nelle fatture di vendita ai clienti/utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti). Ciò richiede di esplicitare il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi. Per poter esplicitare il CAC sulle fatture bisogna conoscere quantomeno il peso (o il numero di pezzi e ilpeso unitario) dei diversi materiali di imballaggio;
  • Presentare la dichiarazione periodica e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

Commercianti di imballaggi vuoti – procedura agevolata

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che hanno a che fare con flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, Conai ha introdotto una procedura agevolata. Possono ricorrere alla procedura agevolata i commercianti di imballaggi vuoti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate,in termini di peso, per ciascun materiale (nel caso di plastica si sommano le tre fasce ad oggi previste). I commercianti che riescono a stare sotto al limite di 150 tonnellate vengono definiti “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti.

Autocertificazione

I “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che optano per la procedura agevolata devono inviare a Conai un’autocertificazione che attesti lo status di“consorziato” e indichi specificatamente i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali lo stesso intende continuare a pagare il CAC al fornitore. In tal caso, il “piccolo commerciante” continuerà a pagare il CAC al fornitore,quindi l’obbligo di versamento del CAC rimane in capo al fornitore.

Il “piccolo commerciante” ha però l’obbligo di indicare sulle fatture di vendita che ha già provveduto all’addebito del CAC con la seguente dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.

Dicitura “Contributo ambientale Conai assolto”

A partire dal 1 gennaio 2019 la dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” potrà essere applicata esclusivamente agli imballaggi pieni.

Diversificazione contributiva degli imballaggi

Il Consiglio di Amministrazione Conai ha deliberato l’introduzione di una diversificazione del contributo per alcuni imballaggi di carta e di plastica.

Per quanto riguarda gli imballaggi di carta la diversificazione introdotta riguardagli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi. A partire dal 1 gennaio 2019, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in carta aumentato a 20 €/tonnellata (precedentemente era pari a 10 €/tonnellata), verrà applicato un contributo aggiuntivo di 20 €/tonnellata sugli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi. Per tali imballaggi,quindi, il contributo totale sarà pari a 40 €/tonnellata.

Imballaggi in plastica

Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, invece, le novità sono due:

  • La fascia B verrà segmentata mediante la creazione di una nuova fascia dedicata agli imballaggi del circuito domestico con filiera di riciclo consolidata (ad esempio bottiglie in PET trasparente o trasparente colorato, flaconi e taniche in HDPE, ecc.);
  • Le soluzioni di imballaggi non selezionabili/riciclabili verranno ricollocati in fascia C (fino alla fine del 2018 rimarranno in fascia B).

Quindi il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in plastica valido dal 1 gennaio 2019 è il seguente:

  • Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/tonnellata;
  • Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 208,00 €/tonnellata;
  • Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/tonnellata;
  • Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/tonnellata.

Rimodulazione del CAC

Dal 01 gennaio 2019 dovranno essere cambiati anche i Contributi Ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, legno e vetro. In particolare:

  • Il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio passa da 8,00 €/tonnellata a 3,00 €/tonnellata;
  • il contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio passa da 35,00 €/tonnellata a 15,00 €/tonnellata;
  • il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passa da 13,30 €/tonnellata a 24,00 €/tonnellata;
  • per gli imballaggi di legno è stata diminuita la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale. Tale percentuale passa dal 40 al 20%.

Inoltre verranno apportati cambiamenti anche sulle procedure forfetarie/semplificate:

  • l’aliquotada applicare al valore complessivo delle importazioni per i prodotti alimentari imballati passa da0,13 a 0,16%;
  • l’aliquotada applicare al valore complessivo delle importazioni per i prodotti non alimentari imballati passada 0,06 a 0,08%;
  • il contributo applicato con il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merce importate, senza distinzione tra i materiali dell’imballaggio, passa da 52,00 a 64,00 €/tonnellata.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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