Nelle ultime settimane il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha pubblicato quattro nuove circolari che introducono delle novità per i flussi di imballaggi e per le aziende di piccole dimensioni, valide a partire dal 01/01/2020.

Le novità introdotte da queste circolari si vanno ad aggiungere a quelle già citate in questo articolo. Le quattro circolari analizzate di seguito sono disponibili al seguente link http://www.conai.org/download-documenti/#1, alla categoria Circolari Applicative.

Rotoli di alluminio e pellicola di plastica

La Circolare Conai del 29/11/2019 introduce delle novità in relazione ai rotoli di foglio per alluminio e ai rotoli di pellicola di plastica per alimenti. A partire dal 01/01/2020, per capire se sarà necessario applicare il Contributo Ambientale Conai (CAC) su questo tipo di imballaggi, si dovrà far riferimento alla lunghezza dei rotoli.

In sostanza, per i rotoli di fogli di alluminio aventi una lunghezza superiore a 50 metri, e per quelli di pellicola di plastica aventi una lunghezza superiore ai 75 metri, sarà obbligatorio applicare il CAC. Viceversa, per i rotoli di lunghezza inferiore, varrà l’esenzione dal CAC.

Questo perché i rotoli di alluminio di lunghezza inferiore ai 50 m e quelli di plastica di lunghezza inferiore ai 75 m sono in genere concepiti per l’uso domestico, cioè vengono progettati per la vendita diretta al consumatore che li trova esposti direttamente sullo scaffale, senza alcuna merce al proprio interno.

Per gli articoli definiti ad “uso industriale” (cioè quelli superiori a 50 m e a 75 m rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) i clienti possono comunque chiedere l’esenzione ai fornitori attraverso il nuovo modulo 6.18 nel caso in cui gli stessi siano inequivocabilmente rivenduti al consumatore “a scaffale” e tale condizione sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) al rivenditore (o utilizzatore).

Un’altra novità verrà introdotta in capo ai fornitori di questa tipologia di imballaggi: i produttori e/o i commercianti di imballaggi vuoti dovranno trasmettere a Conai un elenco di riepilogo annuale, contenente i riferimenti dei clienti che trasferiscono in esenzione dal CAC i rotoli di lunghezza superiore a quella indicata sopra.

Dichiarazione semplificata basata sul fatturato

Tale circolare introduce una nuova procedura per la dichiarazione semplificata del CAC riservata ai soli importatori di imballaggi pieni.

La nuova procedura, che si va ad aggiungere a quelle già esistenti per gli importatori (basate sul valore di acquisto delle merci imballate provenienti dall’estero o sul peso degli imballaggi delle merci imballate, senza distinzione di materiale) prevede che il CAC da versare sia calcolato sulla base del fatturato aziendale dell’anno precedente. Non tutti gli importatori, però, possono ricorrere a tale procedura agevolata! La Circolare specifica quali sono i “paletti” per poter usufruire della dichiarazione semplificata basata sul fatturato. Tale procedura può essere utilizzata esclusivamente da importatori di imballaggi pieni che, in presenza di obiettive ragioni tecniche, abbiano difficoltà nel ricorrere alla procedura ordinaria (ad es. un elevato numero di fornitori esterni o una grande quantità di referenze di tipo diverso importate) e che abbiano un fatturato complessivo non superiore a 2.000.000 € all’anno.

Per gli importatori che rientrano nei requisiti appena elencati, il valore del CAC da versare viene determinato in base alla fascia di fatturato in cui si ricade, secondo le indicazioni della tabella seguente:

Fatturato dell’anno precedente CAC forfetario dovuto per le importazioni di imballaggi pieni
Fino a 200.000 € Esenzione totale
Oltre 200.000 €  – fino a 500.000 € 250,00
Oltre 500.000 €  – fino a 1.000.000 € 500,00
Oltre 1.000.000 €  – fino a 1.500.000 € 750,00
Oltre 1.500.000 €  – fino a 2.000.000 € 1.000,00

A differenza di tutte le altre procedure, la dichiarazione periodica basata sul valore del fatturato totale va presentata dal 1° al 30 settembre dell’anno di competenza, con riferimento al valore di fatturato dell’anno precedente.

Procedura agevolata “a completamento di gamma o dell’imballaggio”

Con la Circolare Conai dello scorso anno (29/11/2018) è stata introdotta la figura del “piccolo” commerciante di imballaggi vuoti, ovvero il commerciante di imballaggi vuoti che gestisce, nell’anno solare, un flusso di imballaggi inferiore alle 150 tonnellate per materiale. A partire dal 1° gennaio 2019, questa particolare figura di commerciante di imballaggi può ricorrere ad una specifica procedura agevolata (per maggiori approfondimenti si rimanda a questo articolo).

Con la nuova circolare del 04/12/2019, il Conai ha esteso questa procedura agevolata anche ai produttori di imballaggi. Tale procedura, però, può essere utilizzata solamente per gli imballaggi e i componenti di imballaggio acquistati e commercializzati a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, a patto che siano in materiale differente rispetto a quello degli imballaggi oggetto di produzione.

Per poter usufruire di tale procedura è necessario che il produttore di imballaggi vuoti abbia gestito, nel corso dell’anno precedente, un flusso di imballaggi inferiore a 150 tonnellate per materiale. Sulle fatture emesse, in analogia al piccolo commerciante, per questi imballaggi il produttore dovrà riportare la dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale Conai già assolto”. Ciò non toglie che, per tutti gli altri imballaggi prodotti, diversi da quelli “a completamento di gamma o dell’imballaggio”, il produttore dovrà continuare ad applicare il CAC nelle consuete modalità della cosiddetta “prima cessione”.

Nelle prossime settimane, sul sito del Conai, verrà integrato l’attuale modulo 6.24 in modo da poter essere utilizzato e inviato anche dai produttori che intenderanno avvalersi di questa nuova procedura.

Soglie di esenzione e soglia minima di dichiarazione

A partire dal 1° gennaio 2020 verrà modificata la soglia di esenzione, al di sotto della quale il Consorziato non ha l’obbligo di versare al Conai il Contributo Ambientale.

In particolare, per i Consorziati che ricorrono alla procedura ordinaria, la soglia di esenzione viene innalzata dagli attuali 50,00€ a 100,00€; per quelli che ricorrono alla procedura semplificata, invece, la soglia passa da 100,00€ a 200,00€.

Inoltre, è stata innalzata a 2.000,00€ la soglia al di sotto della quale i Consorziati devono presentare la dichiarazione periodica con periodicità annuale. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Periodicità dichiarazioni Soglie al 31/12/2019 Nuove soglie a partire da 01/01/2020
Procedura ordinaria Procedura semplificata Procedura ordinaria Procedura semplificata
Esente Fino a 50,00€ Fino a 100,00€ Fino a 100,00€ Fino a 200,00€
Annuale Oltre a 50,00€ – fino a 1.000€ Oltre a 100,00€ – fino a 1.000€ Oltre a 100,00€ – fino a 2.000€ Oltre a 200,00€ – fino a 2.000€
Trimestrale Oltre a 1.000€ – fino a 31.000€ Oltre a 2.000€ – fino a 31.000€
Mensile Oltre 31.000,00€ Invariata

Infine, solamente per chi ricorre alle procedure ordinarie, è stata introdotta una soglia minima di dichiarazione sulla base del peso degli imballaggi immessi al consumo nell’anno di riferimento. Qualora un Consorziato immetta sul mercato almeno 10 tonnellate per tipologia di materiale di imballaggi, la Dichiarazione è obbligatoria anche se il valore del CAC da versare risulti inferiore alla soglia di esenzione. Ciò significa che, se immetto sul mercato esclusivamente imballaggi in legno per un totale di 10,5 tonnellate all’anno, pur stando al di sotto della soglia di esenzione in quanto il CAC da versare risulterebbe essere pari a 94,50€ (10,5 tonnellate x 9 €/tonnellata), sono obbligato a presentare la dichiarazione in quanto ho superato il limite di 10 tonnellate per materiale. 

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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