Terre e rocce da scavo – Novità

Terre rocce scavo dpr 120 2017Tutte le attività che hanno come fine la realizzazione di un’opera implicano con ogni probabilità l’escavazione del suolo e di conseguenza la produzione di terre e rocce “da scavo”. Negli ultimi anni sono stati fatti molteplici interventi normativi per gestire queste ultime come sottoprodotti e non come rifiuti.

La novità in tale ambito è arrivata il 22 agosto 2017 con l’entrata in vigore del DPR n. 120 del 13 giugno 2017, il quale sostituisce e riunisce in un unico regolamento tutto quello che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, attraverso una disciplina semplificata.

Quelle che seguono sono solo alcune indicazioni, sintetiche, non esaustive, di massima e non riferibili ad alcuna attività o situazione specifica, che deve necessariamente essere oggetto di verifica puntuale per definire gli adempimenti applicabili.

Campo di applicazione

Il regolamento definisce i requisiti generali necessari affinché terre e rocce siano definite sottoprodotti:

  • siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
  • siano utilizzabili direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
  • soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR 120/2017;
  • l’utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione di utilizzo.

Sono esclusi dal regolamento invece:

  • Materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotti;
  • Rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

Sono inoltre esclusi dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017, e restano dunque disciplinati dalla relativa normativa previgente:

  • i piani e i progetti di utilizzo i quali sono già stati approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento;
  • le loro modifiche ed aggiornamenti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del regolamento.

Per la gestione delle di questa tipologia di sottoprodotti, vengono distinte due differenti casistiche:

  1. Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a procedura di valutazione di VIA o AIA;
  2. Cantieri di piccole dimensioni o cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedura di valutazione di VIA o AIA.

Quelle che seguono sono alcune indicazioni di massima e non esaustive ricavate dal decreto.

Cantieri sottoposti a VIA/AIA

Se le quantità di terre e rocce prodotte sono superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, un cantiere viene considerato di grandi dimensioni. Per questa tipologia deve essere presentato il Piano di Utilizzo.

Piano di Utilizzo

Il Piano di Utilizzo è un documento che include la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante dell’impresa o la persona fisica proponente l’opera, attesta la sussistenza dei requisiti. In esso sono indicate tutte le informazioni riguardanti le terre e rocce da scavo in questione e la durata del piano stesso.

La trasmissione deve avvenire all’Autorità Competente sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, o in ogni caso prima della conclusione del procedimento di VIA o AIA. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all’autorità competente, il proponente può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto dello stesso Piano.

L’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano. In presenza di circostanze impreviste, vi è la possibilità di prorogare il termine o la durata del Piano di Utilizzo una volta soltanto per la durata massima di due anni.

È importante che le terre e rocce da scavo siano conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo naturale, sia del sito di produzione che del sito di destinazione.

L’Arpa è tenuta a svolgere dei controlli sulle terre e rocce da scavo, i quali possono essere annuali, a campione o con differente programmazione in caso di situazioni giudicate di potenziale pericolo. Gli oneri economici di tutti i controlli previsti sono sempre a carico del proponente.

Aggiornamento Piano di Utilizzo

Se i requisiti generali indicati nel piano di utilizzo vengono modificati, il proponente o l’esecutore è tenuto ad aggiornare il piano e trasmetterlo insieme ad idonea documentazione che esponga le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate.

Sono considerate modifiche sostanziali:

  1. aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo. In tal caso l’aggiornamento deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi al momento in cui è intervenuta la variazione; in caso contrario, la qualifica di sottoprodotto della parte eccedente le previsioni del piano di utilizzo, cessa;
  2. variazione della destinazione o dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Tale aggiornamento può essere effettuato per un massimo di due volte;
  3. variazione della destinazione delle terre e rocce da scavo ad un deposito intermedio differente da quello del piano di utilizzo;
  4. variazione delle tecnologie di scavo.

Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, se l’autorità competente non ha richiesto alcuna integrazione documentale, tutte le modifiche di cui sopra, possono essere gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

Cantieri non sottoposti a VIA/AIA

Se le quantità di terre e rocce prodotte sono inferiori a 6.000 metri cubi, un cantiere viene considerato di piccole dimensioni.

Per questa tipologia di cantiere, al posto del Piano di Utilizzo, è previsto l’invio di una dichiarazione di utilizzo (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Dichiarazione di utilizzo

La dichiarazione di utilizzo assolve la funzione del piano di utilizzo, utilizzando una procedura più semplificata, e deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

Le principali differenze tra Dichiarazione e Piano di Utilizzo sono:

  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo;
  • In caso di modifica sostanziale dei requisiti, il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette; trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata;
  • I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi;
  • Se per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA le analisi sono richieste nell’ambito della caratterizzazione ambientale, per questa tipologia di cantieri invece non vi è alcun obbligo esplicito a tal riguardo. È importante però sottolineare che in questo caso il dichiarante si assume tutte le responsabilità del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa, ed in caso di controllo deve essere in grado di dimostrare quanto affermato mediante eventuale documentazione tecnica.

Una novità importante introdotta dal nuovo regolamento, sono le procedure uniche a livello nazionale per la dichiarazione di utilizzo.

Vedi – Allegati 6, 7 e 8 al DPR 120-2017 – Allegato 8: dichiarazione di utilizzo

Deposito temporaneo

Il deposito delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i requisiti riportati nel Piano di Utilizzo o nella dichiarazione sostitutiva, in particolare in merito a:

  • ubicazione e durata del deposito (la quale non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione sostitutiva);
  • deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
  • deve essere conforme alle previsioni ed essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni.

Terminato il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, le terre e rocce da scavo non utilizzate perdono automaticamente la qualifica di sottoprodotto, diventando rifiuti e gestiti quindi come tali.

Trasporto

Per trasportare le terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti, al di fuori del sito di produzione, è necessario il documento di trasporto, in triplice copia: una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio. Nel caso in cui il proponente e l’esecutore siano soggetti differenti, una quarta copia del documento deve essere conservata dall’esecutore. Tale documento deve poi essere conservato da tutte le parti per tre anni.

Vedi – Allegati 6, 7 e 8 al DPR 120-2017 – Allegato 7: modello documento di trasporto

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

È necessario attestare l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo entro il termine di validità del piano di utilizzo. L’attestazione avviene tramite la trasmissione all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione, della dichiarazione di avvenuto utilizzo, la quale dovrà essere conservata dall’esecutore o dal produttore per cinque anni. La mancata trasmissione della dichiarazione entro i termini descritti sopra, comporta la perdita immediata della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, diventando quindi rifiuti.

È importante sottolineare che il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, non è considerato un utilizzo delle stesse.

Vedi – Allegati 6, 7 e 8 al DPR 120-2017 – Allegato 8: dichiarazione di avvenuto utilizzo

Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

In caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, è importante che le attività di scavo siano effettuate senza interferire con gli interventi e le opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stesso e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il proponente è tenuto alla trasmissione agli Enti interessati, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, del piano operativo degli interventi previsti e di un programma dettagliato con l’indicazione della data di inizio dei lavori.

Questa tipologia di terre e rocce da scavo possono essere sempre riutilizzate all’interno del sito stesso a condizione che vengano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione o dei valori di fondo naturale della specifica destinazione d’uso.

Terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Le terre e rocce da scavo rientranti nell’elenco europeo dei rifiuti con i codici 17.05.04 o 17.05.03* devono essere raggruppate e depositate, nel rispetto delle relative norme tecniche, in modo preliminare alla raccolta presso il sito di produzione, per poi essere avviate successivamente al recupero o allo smaltimento.

La raccolta può avvenire:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • nel momento in cui il quantitativo depositato raggiunga i 4000 metri cubi complessivi, di cui non più di 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.

È importante sottolineare che in ogni caso il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, non può mai avere durata superiore ad un anno.

-> Allegati al decreto – Documento di trasporto – Dichiarazione di utilizzo – Dichiarazione di avvenuto utilizzo  – Allegati 6, 7 e 8 al DPR 120-2017

 

[A cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Syrios Srl – www.syrios.it]

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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