Nuove attività scarsamente rilevanti

Emissioni in atmosferaCon il DM 15 gennaio 2014 è stato ulteriormente ampliato l’elenco delle attività ritenute “scarsamente rilevanti” già oggetto di modifiche con il Decreto Fare dell’estate scorsa (si veda questo link per un approfondimento specifico).

Nell’allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività in deroga soggette sostanzialmente alla sola comunicazione al comune), è stata quindi modificata la lettera p) nel modo seguente:

« p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p -bis )»;

ed è quindi inserita la seguente lettera:

«p -bis ) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fi sico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

Gli impianti di questo tipo non sono soggetti ad autorizzazione bensì a sola comunicazione.