Il DLgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), definito anche “Testo unico ambientale”, è il riferimento normativo principale per tutto quello che concerne il tema ambientale. Tale decreto contiene quindi anche la normativa riguardante le modalità di gestione dei rifiuti, andandone a regolare l’intero “ciclo di vita”.

Il DLgs 152/2006, anche attraverso una serie di decreti e circolari ad esso correlate, istituisce e definisce quindi procedure di gestione anche documentale, finalizzate a tenere traccia della corretta gestione dei rifiuti in tutto il loro percorso di smaltimento, partendo dal produttore, passando dal trasportatore fino ad arrivare al destinatario addetto allo smaltimento.

Sono quindi stati previsti tre tipi principali di strumenti documentali (non sempre e necessariamente cartacei):

  • Registro di carico e scarico dei rifiuti;
  • Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);
  • Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Vediamo ora più nel dettaglio (anche se inevitabilmente non in modo esaustivo) i principali obblighi e indicazioni operative relativi ad ognuno di questi tre documenti.

Il registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico è lo strumento che in sostanza rappresenta la base documentale della tracciabilità dei rifiuti in quanto in esso devono essere riportati tutti i carichi e gli scarichi dei rifiuti effettuati.

Nel caso di aziende con più di una unità abitativa, è importante che ognuna di essa abbia il proprio registro di carico e scarico, in quanto esso deve essere tenuto presso l’unità produttiva in cui viene prodotto il rifiuto.

Vidimazione

Il registro di carico e scarico deve essere vidimato, prima del suo utilizzo, presso la Camera di Commercio territorialmente competente per l’unità locale in cui vengono prodotti i rifiuti, e deve essere conservato per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Importante sapere che, prima di recarsi presso la Camera di Commercio per la vidimazione,  è necessario compilare il frontespizio del registro con i dati relativi all’azienda.

Per legge la Camera di Commercio non può vidimare registri in cui sono già presenti delle annotazioni di carico o di scarico.

Operazioni di carico

Si parla di “carico” quando si produce un rifiuto in azienda. Tale produzione deve essere registrata sul registro entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e quindi dalla collocazione dello stesso nel deposito temporaneo.

Operazioni di scarico

Si parla invece di “scarico” quando il rifiuto prodotto viene consegnato ad un trasportatore e quindi esce dall’unità produttiva.

Anche in questo caso è obbligatorio annotare sul registro lo scarico entro 10 giorni dal ritiro, avendo l’accortezza di indicare il numero di formulario e i riferimenti delle operazioni di carico a cui lo scarico fa riferimento. In altre parole durante la registrazione dello scarico è necessario riportare i numeri delle operazioni di carico che sto scaricando, segnati sul registro.

Formulario di identificazione

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il rifiuto dal momento in cui esso esce dall’unità produttiva in cui è stato prodotto, fino alla consegna al destinatario.

Esso si compone di quattro copie le quali devono essere compilate, datate e firmate dal produttore e controfirmate dal trasportatore. La prima di queste quattro copie deve rimanere al produttore mentre le altre tre copie devono essere acquisite una dal destinatario e due al trasportatore, il quale provvederà ad inviare al produttore la quarta copia in cui deve essere compilata la parte in cui si conferma la ricezione del rifiuto presso il destinatario ed il peso verificato a destino.

Attenzione! E’ importante verificare sempre il ricevimento della quarta copia. Il produttore è responsabile fino ad avvenuto smaltimento.

Vidimazione

Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere vidimato, prima del suo utilizzo, presso la Camera di Commercio territorialmente competente per l’unità locale in cui vengono prodotti i rifiuti, oppure presso l’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso è necessario conservare le copie per almeno 5 anni.

Così come per i registri, anche per i formulari, prima di recarsi presso la Camera di Commercio o l’Agenzia delle Entrate per la vidimazione,  è necessario compilare il frontespizio con i dati relativi all’azienda, e non possono essere vidimati formulari in cui sono già state effettuate delle operazioni di scarico.

MUD

Ultimo adempimento ambientale riguardante la disciplina dei rifiuti, come riportato all’inizio, è il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Consiste sostanzialmente nella comunicazione che alcune aziende devono presentare ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto durante il corso dell’anno precedente.

Le aziende (di produzione) soggette a MUD, in linera di massima, sono quelle che hanno avuto più di 10 dipendenti nell’anno di riferimento, o che hanno prodotto dei rifiuti pericolosi.

Maggiori dettagli circa i soggetti obbligati sono disponibili a questo link.

Errori più comuni

È evidente che per le aziende, le gestione dei rifiuti, è un argomento un po’ ostico e complicato. In particolare in occasione della presentazione del MUD, ma anche durante i nostri sopralluoghi e audit in azienda, capita di rilevare alcuni errori o errate modalità di gestione.

Nel seguito sono riportate alcune indicazioni basate sugli errori più frequenti.

  • NUMERAZIONE: sul registro di carico/scarico, è obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti registrati, indipendentemente che si tratti di un carico o di uno scarico; non si deve quindi “azzerare” la numerazione ogni volta che si verifica uno scarico. Ad es. se le prime due operazioni (n° 1 e n° 2) sono dei carichi e la terza operazione risulta essere uno scarico, tale operazione deve essere indicata sul registro con il n° 3; la successiva operazione (di carico o di scarico) deve avere n° 4.
  • COLONNA CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
    • CODICI CER: si ricorda di riportare sempre, in ogni singola registrazione, il codice CER corretto sul registro nella voce “codice”.
    • DESCRIZIONE: nella colonna “caratteristiche del rifiuto”, come descrizione deve essere inserita la descrizione del rifiuto che si sta caricando/scaricando riportata nell’elenco C.E.R. ufficiale.
  • QUANTITÀ CARICATA: stimare la giusta quantità di rifiuti prodotti spesso non è semplice, ma è molto importante che essa sia più precisa possibile, in modo che non vi sia una differenza troppo elevata tra il peso “stimato” e il peso “verificato a destino”; importante ricordare che il legislatore affida al produttore l’onere di quantificare nel modo più preciso possibile la quantità di rifiuto prodotto.
  • QUANTITÀ SCARICATA: la quantità di rifiuto scaricato dichiarato al trasportatore, quindi riportata sulla prima copia del formulario e sul registro, deve corrispondere alla somma dei carichi a cui lo scarico si riferisce; se poi, all’arrivo della quarta copia del formulario si viene a conoscenza che il peso verificato a destino è differente dal peso stimato alla partenza, allora diventa necessario scrivere nella colonna “Annotazioni” del registro il peso corretto verificato. Importante inoltre ricordare che ad ogni operazione di scarico va associato il relativo formulario, indicando il numero identificativo di quest’ultimo sul registro di carico/scarico.
  • RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL’UNITÀ LOCALE: le sezioni “Luogo di produzione” e “Attività di Provenienza del rifiuto” vanno compilate esclusivamente qualora il luogo in cui è stato prodotto il rifiuto sia esterno alla sede (unità locale alla quale il registro si riferisce).
  • INTERMEDIARIO/COMMERICANTE: nel caso in cui si usufruisse di un intermediario o di un commerciante, esso deve essere riportato nel formulazione nella sezione “Annotazioni”, e sul registro nell’apposito spazio nella colonna numero 3. Non è necessario, invece, inserire i dati del trasportatore e dello smaltitore sul registro, in quanto è possibile risalire a questi tramite il relativo formulario.
  • DEPOSITO TEMPORANEO: il deposito temporaneo dei rifiuti non può superare l’anno. Ciò significa che, indipendentemente dal volume di rifiuti depositati, non deve decorrere più di un anno tra l’operazione di carico e l’operazione di scarico corrispondente.

[a cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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