AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2022

Come riportato in questa pagina dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), è stato pubblicato il decreto di l’adozione delle “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi“. Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica. Al link sottostante puoi scaricare le linee guida.

D.lgs. 116/2020 e imballaggi

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 116/2020, che ha introdotto delle novità in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

Foto di Hans Braxmeier da Pixabay 

Con il presente articolo vogliamo fare chiarezza in merito agli obblighi che sono stati introdotti con il D.lgs. 116/2020 in capo al produttore di imballaggi. Per quanto concerne le modifiche introdotte in materia di gestione rifiuti, invece, si rimanda a questo articolo.

Imballaggi – obbligo di marcatura

L’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006. In particolare, il nuovo testo stabilisce che: “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Appare evidente come l’obiettivo del nuovo testo di legge sia quello di agevolare la gestione degli imballaggi (raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio), attraverso la corretta identificazione dei materiali utilizzati per la realizzazione degli imballaggi stessi. L’obbligo di indicare (e, a priori, individuare) la natura dei materiali è posto in capo al produttore di imballaggi.

Se sulle “norme tecniche UNI applicabili” ad oggi vi sono ancora numerosi dubbi interpretativi e si è in attesa di uno specifico chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull’indicazione relativa alla natura dei materiali di imballaggio non vi sono dubbi: deve essere conforme a quanto indicato nella decisione 97/129/CE.

Si specifica che l’obbligo di marcatura si applica a tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, mentre risultano esclusi quelli che vengono commercializzati in altri Paesi esteri.

Ai sensi del comma 3, art. 261 del D.lgs. 152/2006, in caso di violazione degli obblighi previsti (tra cui la marcatura degli imballaggi) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

Decisione 97/129/CE

La Decisione 97/129/CE, promulgata il 28 gennaio 1997, istituì un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio, che poteva essere volontariamente utilizzato dai produttori di imballaggi. Ora, con l’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, l’utilizzo del sistema di identificazione stabilito dalla Decisione 97/129/CE è diventato obbligatorio.

Il sistema alla base della Decisione 97/129/CE prevede una numerazione e delle abbreviazioni differenti a seconda della natura dei materiali di imballaggio.

Nelle tabelle seguenti si riportano le codifiche definite dalla Decisione 97/129/CE.

Imballaggi in plastica
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
PolietilentereftalatoPET1
Polietilene ad alta densitàHDPE2
Cloruro di polivinilePVC3
Polietilene a bassa densitàLDPE4
PolipropilenePP5
PolistiroloPS6
Polimero diverso da quelli indicati in precedenza Imballaggio multistrato e composto da più polimeriO7
Imballaggi in carta e cartone
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
Cartone ondulatoPAP20
Cartone non ondulatoPAP21
CartaPAP22
Imballaggi in metallo
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
AcciaioFE40
AlluminioALU41
Imballaggi in legno
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
LegnoFOR50
SugheroFOR51
Imballaggi in materiale tessile
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
CotoneTEX60
JutaTEX61
Imballaggi in vetro
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
Vetro incoloreGL70
Vetro verdeGL71
Vetro marroneGL72
Imballaggi “composti”
MaterialeAbbreviazioneNumerazione
Carta e cartone/metalli variC/__80
Carta e cartone/plasticaC/__81
Carta e cartone/alluminioC/__82
Carta e cartone/lattaC/__83
Carta e cartone/plastica/alluminioC/__84
Carta e cartone/plastica/alluminio/lattaC/__85
Plastica/alluminioC/__90
Plastica/lattaC/__91
Plastica/metalli variC/__92
Vetro/plasticaC/__96
Vetro/alluminioC/__97
Vetro/lattaC/__98
Vetro/metalli variC/__99

Per tutti gli imballaggi in materiali composti, l’abbreviazione deve riportare la lettera “C” (Composto), seguita dal materiale predominante tra quelli che compongono l’imballaggio. Ad esempio, nel caso di un blister per l’imballaggio di medicinali costituito da alluminio (in prevalenza) e plastica, l’abbreviazione corretta è C/ALU, seguita da numero 90 (C/ALU 90).

Chiarito il contesto normativo, per un produttore di imballaggi possono sorgere spontanee alcune domande. Ad esempio: “Quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull’etichetta?” “Dove deve essere riportata l’etichettatura?

Per rispondere a queste domande abbiamo preso spunto alle linee guida disponibili a questo link, diffuse dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi).

Segnaliamo inoltre che da qualche mese a questa parte il Conai ha predisposto uno specifico tool chiamato “e-tichetta”, disponibile a questo link, che aiuta i produttori di imballaggi ad una corretta etichettatura ambientale.

Quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull’etichetta?

Sull’etichetta devono essere riportate quantomeno:

  • la tipologia di imballaggio (bottiglia, flacone, vaschetta, barattolo, ecc.), descritta per esteso o tramite rappresentazione grafica;
  • l’identificazione del materiale, secondo la codifica definita dalla Decisione 97/129/CE;
  • la famiglia di materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);
  • l’indicazione sul tipo di raccolta (differenziata o indifferenziata).

In aggiunta a queste informazioni, il produttore può scegliere di riportate delle informazioni aggiuntive, quali:

  • indicazioni per supportare il consumatore nell’effettuare una raccolta differenziata di qualità;
  • informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell’imballaggio (es. adesione a CONAI e/o ad altri Consorzi di filiera, asserzione di riciclabilità, asserzione di contenuto di riciclato, ecc.

Ogni azienda è libera di riportare le informazioni sopra elencate nella forma grafica, nella posizione e nell’ordine che preferisce. Tuttavia, al fine di uniformare le indicazioni per l’utilizzatore finale dell’imballaggio, il CONAI consiglia di utilizzare la codifica di colori stabilita dalla UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, ovvero:

MaterialeColore
CartaBlu
LegnoMarrone
PlasticaGiallo
Acciaio, AlluminioTurchese
VetroVerde
IndifferenziatoGrigio

Dove riportare l’etichettatura?

L’etichettatura può essere riportata alternativamente:

  • sul corpo principale dell’imballaggio;
  • sulle singole componenti separabili;
  • sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore finale.

È importante ricordare che l’etichettatura deve essere prevista per tutte le componenti di un imballaggio che possono essere separate manualmente, senza dover ricorrere all’utilizzo di strumenti o utensili.

Inoltre, l’etichettatura può essere apposta o stampata direttamente sull’imballaggio o su un supporto a parte, nel caso in cui sia previsto nel sistema di imballaggio.

In alternativa, si può ricorrere ad appositi strumenti digitali, quali il QR Code e apposite App. Tale soluzione può essere adottata, ad esempio, nel caso di imballaggi molto piccoli o con spazio limitato.

Le linee guida sull’etichettatura degli imballaggi

Qi sotto il testo delle linee guida per l’etichettatura aggiornato a dicembre 2022.

[a cura di: Dott. Matteo Melli, Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


Approfitta dei nostri corsi online!

Vai alla pagina dedicata

Corsi online | Massima semplicità
tempi di attivazione immediati


I nostri servizi

    • Domande di autorizzazione emissioni
    • Domande di AUA
    • Controllo emissioni in atmosfera
    • Presentazione MUD
    • Consulenza rifiuti
    • Certificazione ambientale ISO 14001
       


Approfitta dei nostri corsi online!

Vai alla pagina dedicata

Corsi online | Massima semplicità
tempi di attivazione immediati


Tutte le notizie